Legittima difesa e Far West

di Silvia Manderino - Volerelaluna.it - 28/11/2018

L’approvazione al Senato, il 23 ottobre, del disegno di legge che modifica l’istituto della legittima difesa mette in discussione i principi della democrazia costituzionale nella tutela dei beni della persona, a cominciare dal bene della vita.

Nelle aule di giustizia sono pochi i casi problematici in tema di legittima difesa. Proprio quei casi sono però assurti a simbolo per giustificare l’urgenza di un intervento legislativo che rischia di produrre danni rilevanti ai fondamenti dello Stato costituzionale di diritto. «La difesa è sempre legittima» è lo slogan più usato per motivare una “riforma” che fomenta con messaggi ingannevoli insicurezze, emozioni, paure diffuse nell’opinione pubblica.

La legittimità della difesa, disciplinata all’art. 52 codice penale, è attualmente subordinata alla necessità della stessa (occorre un’aggressione ingiusta in atto) e alla proporzione tra l’aggressione e la reazione difensiva di chi è aggredito. Questi capisaldi vengono stravolti dal disegno di legge approvato al Senato. Si tratta di un intervento pericoloso per la convivenza civile, un temibile avvicinamento alla tesi nordamericana della Castle Doctrine, secondo la quale il cittadino è re nella propria casa, libero di fare fuoco su chiunque, senza invito, vi faccia ingresso.

Queste le principali modifiche introdotte. Nel secondo comma dell’articolo 52 (in forza del quale, in caso di violazione di domicilio, il rapporto di proporzione tra difesa e offesa «sussiste se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione») viene inserito l’avverbio “sempre”. E un nuovo quarto comma introduce, nei casi di aggressione domiciliare, una presunzione legale di esistenza di tutti i requisiti della legittima difesa, in particolare della necessità della difesa e della proporzione tra essa e l’offesa. Viene in questo modo sancito il principio secondo cui agisce sempre in stato di legittima difesa chi reagisce all’intrusione posta in essere con violenza o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi. È un’impunità disposta per legge, anche quando il pericolo può essere affrontato con comportamenti alternativi leciti o con modalità meno lesive. Si trasforma così in lecito un comportamento che tale non è, prevedendo ex ante l’assoluzione del suo autore non perché incolpevole, ma per aver commesso un fatto che l’ordinamento considera lecito.

È un’aberrazione giuridica, oltre che di civiltà, in contrasto con norme internazionali (art. 2 Cedu) per le quali la vita (la vita di tutti) è un diritto fondamentale e l’uccisione per legittima difesa è consentita solo quando l’uso della forza è assolutamente necessario.

La riforma riguarda anche l’eccesso colposo nella legittima difesa (previsto dall’art. 55 codice penale, in forza del quale, nelle situazioni previste dall’articolo 52, se «si eccedono colposamente i limiti imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo»). Un’ulteriore presunzione legale esclude la responsabilità penale di chi reagisce in situazioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

La previsione di presunzioni ex lege rivela lo scopo vero della riforma: togliere spazio alla valutazione dell’autorità giudiziaria, impedirle di accertare la rilevanza penale di fatti lesivi di beni fondamentali, incolumità personale e vita.

I fautori della modifica si proponevano, veicolando un inganno nell’opinione pubblica, la radicale immunità dall’indagine penale di chi, ferendo o uccidendo, invochi la legittima difesa. Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale sancito dalla Carta rimane, per ora, fermo come garanzia fondamentale della democrazia costituzionale. Ciò nonostante, l’introduzione delle presunzioni ricordate è un campanello d’allarme per chi ha a cuore la salvaguardia della convivenza civile.

Ciò vale tanto più se si considera la novità nel frattempo introdotta nella legislazione. Mentre si preparava la “riforma” della legittima difesa, l’Italia (per ora unico tra i paesi europei) ha recepito, con il decreto legislativo n.104 entrato in vigore il 14 settembre 2018, una direttiva dell’Unione europea che amplia le maglie in materia di armi prevedendo, tra l’altro, l’aumento delle armi detenibili, la mera denuncia via mail della disponibilità delle stesse, l’esonero dall’obbligo di informare i conviventi sulla presenza di armi in casa.

Creare un “Far West” con licenza di uccidere allo scopo di ottenere consensi fondati su immaginarie paure, è un grave pericolo per la comunità civile.

Ci sono volute poco più di tre ore per licenziare al Senato questo disegno di legge. Quando il testo approderà alla Camera, occorre che ogni mezzo sia utilizzato per impedire che una simile abnormità diventi legge dello Stato, compromettendo irrimediabilmente diritti e rapporti civili fondati sulla Costituzione repubblicana.

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