Il pm Fabio De Pasquale ha sollevato un’eccezione di costituzionalità del Lodo Alfano nel processo che vede imputato, fra gli altri, il premier Silvio Berlusconi per presunte irregolarità nella compravendita dei diritti televisivi da parte di Mediaset. Il pm ha chiesto ai giudici di dichiarare la sospensione del processo solo per l’imputato Berlusconi e di procedere per gli altri 11 imputati.
Secondo De Pasquale il Lodo Alfano viola l’art.3 della Costituzione, che garantisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. L’uguaglianza viene violata anche da norme "irragionevoli", e secondo il pm il Lodo Alfano lo è perché sospende i processi alle più alte cariche dello Stato per tutti i reati e automaticamente, senza considerare la fase in cui si trovano i procedimenti. Un altro riferimento del pm è al trattamento diverso tra il presidente del Consiglio e i ministri e al trattamento sempre diverso tra i presidenti delle Camere da una parte e deputati e senatori dall’altra.
Il pm ha poi ricordato la sentenza della Corte Costituzionale con la quale si bocciava il Lodo Schifani per violazione dell’articolo 136 ("Quando la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali"). Infine il rappresentante dell’accusa ha ricordato che al Lodo Alfano si è arrivati con una legge ordinaria e non con una legge di revisione costituzionale (che richiede una procedura molto più complessa).
Il riferimento alla sentenza sul Lodo Schifani, tuttavia, replica uno dei legali di Silvio Berlusconi, Nicolò Ghedini, è scorretto, e anzi rende l’eccezione di incostituzionalità "manifestamente infondata e non rilevante". Ghedini ha infatti ricordato come lo stesso presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, promulgando la legge, avesse precisato di essersi attenuto esclusivamente alla sentenza della Corte Costituzionale del 2004 che aveva sancito la parziale illegittimità del cosiddetto Lodo "Schifani-Maccanico".
AL PEGGIO NON C'E MAI FINE di Pancho Pardi
Secondo De Pasquale il Lodo Alfano viola l’art.3 della Costituzione, che garantisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. L’uguaglianza viene violata anche da norme "irragionevoli", e secondo il pm il Lodo Alfano lo è perché sospende i processi alle più alte cariche dello Stato per tutti i reati e automaticamente, senza considerare la fase in cui si trovano i procedimenti. Un altro riferimento del pm è al trattamento diverso tra il presidente del Consiglio e i ministri e al trattamento sempre diverso tra i presidenti delle Camere da una parte e deputati e senatori dall’altra.
Il pm ha poi ricordato la sentenza della Corte Costituzionale con la quale si bocciava il Lodo Schifani per violazione dell’articolo 136 ("Quando la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali"). Infine il rappresentante dell’accusa ha ricordato che al Lodo Alfano si è arrivati con una legge ordinaria e non con una legge di revisione costituzionale (che richiede una procedura molto più complessa).
Il riferimento alla sentenza sul Lodo Schifani, tuttavia, replica uno dei legali di Silvio Berlusconi, Nicolò Ghedini, è scorretto, e anzi rende l’eccezione di incostituzionalità "manifestamente infondata e non rilevante". Ghedini ha infatti ricordato come lo stesso presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, promulgando la legge, avesse precisato di essersi attenuto esclusivamente alla sentenza della Corte Costituzionale del 2004 che aveva sancito la parziale illegittimità del cosiddetto Lodo "Schifani-Maccanico".
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