Stupida e ipocrita ”indignazione” che un " tribunale qualsiasi" si permetta di vanificare e tentare di annullare la svolta “storica “del rigetto di migranti richiedenti asilo verso altri paesi compiacenti speculatori di “merce umana“ per celebrare un "trionfo" politico che è non solo falsificatore ma indegno e oltraggioso della Costituzione sulla quale si è giurato .
I fatti;
1) 16 trasferiti :12 Bangladesh 4 Egitto
2) La sentenza del 4 ottobre 2024 della Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C 406/22 afferma alcuni principi fondamentali del diritto dell’Unione in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale per richiedenti asilo provenienti da paesi di origine designati come sicuri.
3) Dopo le procedure di ratifica del protocollo d’intesa con l’Albania il7 maggio di quest’anno , attraverso un decreto interministeriale ,il governo ha allargato l’elenco dei Paesi considerati “sicuri”, in cui possono essere rimpatriati i richiedenti asilo. e. Oltre ad Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia, e Tunisia ,Colombia e Perù si sono aggunti quest’anno anche Bangladesh ed Egitto ( vai a vedere che coincidenza SI AVETE LETTO BENE PROPRIO DOVE E‘ STATO PERSEGUITATO E ASSASSINATO GIULIO REGENI )
4) La giurisprudenza di merito si è domandata se il giudice doveva - o comunque poteva - sindacare l’inserimento di un paese nella lista, se era una questione rilevabile d’ufficio e se l’esclusione di parti di territorio e/o categorie di persone potesse valere ad escludere la designazione del paese come sicuro. Dall’esame delle schede si evince che per moltissimi paesi (tutti quelli di provenienza dei principali flussi migratori, soprattutto sulla rotta del mediterraneo) la designazione del paese come sicuro viene fatta con esclusione di determinate categorie di persone e/o parti di territorio.
5) Sulla necessaria verifica d’ufficio da parte del giudice della legittimità della designazione di un paese come sicuro, sottolinea che il mancato rispetto dei criteri previsti dalla direttiva per la designazione, implicando anche gli aspetti procedurali della domanda, deve essere oggetto di un esame completo ed ex nunc da parte del giudice, che vi deve provvedere anche d’ufficio (punti 90 e 91 in particolare). Si tratta di un dovere che val al di là del semplice esame delle schede paese allegate al decreto interministeriale e comprende la necessità di esaminare tutte le risultanze del fascicolo e le COI più recenti.
6) La Corte Europea ,cui siamo tenuti ad adeguarci come membri dell’U.E .afferma: «la designazione di un paese come paese di origine sicuro dipende, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, «Le condizioni stabilite in tale allegato devono essere rispettate in tutto il territorio del paese terzo interessato affinché quest'ultimo sia designato come paese di origine sicuro» (punto 69).gli stessi principi valgono a maggior ragione tutte le di categorie di persone che sarebbero comunque a rischio persecuzioni o trattamenti inumani e degradanti.
7) Il Tribunale di Roma preposto all’esame di questa tematica che ha esaminato i fascicoli dei 12 migranti si è omologato DOVEROSAMENTE a questa sentenza. «I due Paesi da cui provengono i migranti, Bangladesh ed Egitto, non sono sicuri alla luce della sentenza della Corte di giustizia», e del dovere di osservanza , per cui dovranno essere riaccompagnati nel nostro Paese.
Rosario Patanè