Il Consiglio dei ministri ha fissato il voto sulla Meloni-Nordio al 22-23 marzo. Come è stato ben spiegato su queste pagine, è una forzatura che lede l’art. 138 Cost. e la legge 352/1970, in quanto non si aspetta il 30.01.2026, termine per la raccolta – in corso – di firme.
Va subito chiarito che nessun rilievo ha la polemica da ultimo sorta sulla presunta intenzione di Mattarella di votare Sì. L’emanazione del decreto, da fare valutandone la compatibilità rispetto alla normativa vigente e applicabile sul procedimento referendario, non ha nulla a che vedere con la successiva scelta tra il Sì e il No. Una cortina di fumo, altre ne avremo nella campagna in corso. Della data dobbiamo invece occuparci, perché non è un banale contenzioso per un giorno in più o in meno. Si tocca un fondamentale momento di partecipazione democratica. L’art. 138 Cost. concede per la richiesta di referendum tre mesi, che nella specie scadono il 30 gennaio. La domanda è: i tre soggetti previsti dalla norma – un quinto di una Camera, cinque consigli regionali, cinquecentomila elettori – sono separatamente titolari del diritto, e per ciascuno valgono i tre mesi, o – come assume il governo – chi chiede per primo il referendum preclude ogni successiva richiesta, vanificando il diritto degli altri soggetti? Con l’effetto nella specie che quasi 400.000 firme sono state raccolte inutilmente?
È indubbio che – come indica la prassi – la risposta giusta sia la prima. Se invece prevalesse l’interpretazione data dal governo, i parlamentari – di fatto in grado di chiedere il referendum prima di qualsiasi altro – potrebbero rendere inutile e vanificare l’iniziativa altrui. In specie, la maggioranza che ha approvato la legge costituzionale potrebbe sempre precludere a chiunque, incluse le opposizioni, una raccolta firme e la mobilitazione popolare e di opinione pubblica che in tal modo si rende possibile. Un’alterazione non da poco dell’assetto formale e sostanziale dato dall’art. 138 Cost. al referendum come strumento essenziale di partecipazione democratica. È quel che si vuole far accadere.
Bene ha fatto la Cassazione nell’ordinanza del 18.11 ammettendo alla pari quattro richieste della maggioranza e delle opposizioni, depositate in cancelleria in tempi diversi (4, 5, 6, 7 novembre), ma tutte – è questo il punto essenziale – pervenute “entro tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale”. Ma se le richieste dei parlamentari successive alla prima (presentata da parlamentari della maggioranza) sono nei termini, come si può ritenere “superflua” – come dice Nordio e il governo ora avalla – la raccolta di firme richiesta dai 15, negando i tre mesi per raccoglierle? Dunque, dalla decisione del governo viene la illegittimità del decreto di indizione del voto. Leggiamo che il Quirinale potrebbe lasciare al governo la responsabilità di scegliere la data, forse non ravvisando la “manifesta incostituzionalità” che certo sosterrebbe un rifiuto di emanare. Rimane ai 15, che hanno un interesse concreto e attuale, l’impugnativa del decreto di indizione. Sul contenuto del ricorso due passaggi.
Uno. Il decreto viola l’art. 138 Cost. e la L. 352. Per le norme vigenti l’ordinanza della Cassazione sulla raccolta di firme e sul quesito da sottoporre al voto, la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla data del voto, il decreto di indizione seguono dopo la scadenza dei tre mesi (30.01.2026). Il governo invece richiama la precedente ordinanza della Cassazione 18.11.2025.
Due. In via subordinata, se si ritiene che la L. 352 consenta l’interpretazione data dal governo, si presenta eccezione di incostituzionalità della stessa L. 352, per violazione dell’art. 138. Il giudice adito valuterà se sollevare la questione in Consulta. La destra insiste per un confronto sul merito della riforma, ma intanto sceglie il mantra della tutela della politica dall’“invadenza” della magistratura. In Parlamento Nordio è rimasto in silenzio sulla “sua” legge, evitando ogni interlocuzione con le opposizioni, per non sprecare il tempo da dedicare al premierato. Lo racconta in un libro. Ora si tagliano i tempi della campagna referendaria. Scriverà un sequel?
Conclusivamente, tre punti. Il primo: la destra vuole validare con un voto plebiscitario sulla Meloni-Nordio un più ampio disegno di stravolgimento della Costituzione – magistratura, legge elettorale e premierato, autonomia differenziata – in cui tutto si tiene. Il secondo: quindi il No nel referendum ha una valenza che va anche oltre la magistratura, difendendo la Costituzione dal progetto della destra nel suo complesso. Il terzo: si comprime il confronto, in Parlamento prima e davanti al corpo elettorale poi, perché la partecipazione democratica dà alla destra un prurito intollerabile. Meno si parla, meglio è.



