Niente nomi per il Colle, decida il parlamento

di Felice Besostri - ilmanifesto.it - 25/08/2021
Dobbiamo mantenere alto il senso delle istituzioni ed essere rigorosi nel rispetto della Costituzione

La discussione sulla prossima elezione del presidente della Repubblica non contribuisce ad aumentare il prestigio delle istituzioni, né quello dei personaggi che le detengono o le deterranno.

Si fanno nomi in un’elezione in cui tuttavia non ci sono candidati e a chi deve eleggere il presidente, i membri del parlamento in seduta comune e 58 delegati regionali, è fatto divieto di parlarne nell’assemblea prevista dall’art. 83 Cost. e a maggior ragione di proporre candidati.
Così si è sempre fatto e in fin dei conti non abbiamo eletto delinquenti abituali o golpisti occasionali: siamo in Italia e a Roma e alla fine dei conti lo Spirito Santo, che ispira i Conclavi nella scelta dei papi, può provvedere anche alla scelta del Capo di uno Stato, che nel suo ordine è indipendente e sovrano, come la Chiesa cattolica secondo l’art. 7 della Costituzione.

Da quando è vigente la Costituzione repubblicana lo Spirito Santo ha nominato soltanto 6 papi e ben 12 presidenti della Repubblica, il doppio, per combinazione lo stesso numero dei presidenti della Repubblica Federale Tedesca. Ma le somiglianze finiscono qui. In Germania l’elezione del presidente federale è regolata compiutamente dalla Costituzione e da una legge. Così si sa già oggi che l’assemblea è convocata per il 13 febbraio 2022 e che il presidente in carica, il socialdemocratico Steinmeier, sarà, per la prima volta dal 1949, candidato per un secondo mandato, basta che il suo nome sia proposto da almeno uno dei 1418 componenti dell’assemblea federale. Nessun problema in linea costituzionale: l’art. 54.2 GG prevede che il presidente sia eletto per 5 anni e, espressamente, che «la rielezione successiva è consentita una sola volta», mentre il nostro art. 83.1 Cost. si limita a dire che «è eletto per sette anni».

La rielezione non era prevista, ma nemmeno esplicitamente esclusa, tuttavia sempre ritenuta inopportuna, tanto che per evitare, che un presidente in carica ci pensasse seriamente, i saggi costituenti previdero che non potesse esercitare la facoltà di scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato e la precisazione, adottata con la legge cost. 4 novembre 1991, n. 1, «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura», non significa un maggior favore alla rielezione.

Nel silenzio della Costituzione un parlamento rinnovato con una legge incostituzionale (la n. 270/2005, il Porcellum) ha rieletto alla sesta tornata con 738 voti, più dei 2/3 dei voti, quelli richiesti nelle prime tre votazioni, Giorgio Napolitano. Si è creato così un pericoloso precedente, quello di un presidente eletto per necessità contingenti o incapacità di scegliere: una diminuzione del ruolo del presidente della Repubblica come garante della Costituzione, in continuità con la valorizzazione del presidente del Consiglio dei ministri grazie a leggi elettorali che gli garantiscono una maggioranza parlamentare superiore a quella attribuita dal corpo elettorale in libere elezioni proporzionali, e anche il controllo del Parlamento in seduta comune, facendo del primo ministro e della sua maggioranza artificiale i padroni delle istituzioni, comprese quelle di garanzia. Il presidente della Repubblica rischia così di diventare ostaggio o complice di una maggioranza politica e il parlamento, ora ridotto nei numeri da un taglio demenziale, una Camera di ratifica di scelte compiute altrove.

La riconferma a tempo di Mattarella è da evitare: se non ci sono altre candidature valide, va rieletto per 7 anni con pieni poteri e non per giungere alla scadenza naturale della legislatura e poter cambiare la forma di governo.

Sarebbe, comunque, opportuno che il Parlamento prendesse una posizione di principio e il presidente Mattarella l’ha indicata: vietare la rielezione e contestualmente abolire il semestre bianco. Non ci sono i tempi per un approvazione in via definitiva, ma sarebbe almeno un’indicazione: le presidenze della Repubblica a tempo sono eccezioni non ripetibili.

Non è un caso che nessun presidente del consiglio in carica sia stato eletto presidente della Repubblica. Con un parlamento depotenziato e non rappresentativo il futuro presidente del consiglio sarà scelto da un presidente della Repubblica espressione di una maggioranza presidenziale forte politicamente e garante di un atlantismo e un europeismo continuista, quindi non all’altezza delle sfide planetarie politiche, sociali, economiche e ambientali che ci aspettano.

Per questo dobbiamo mantenere alto il senso delle istituzioni ed essere rigorosi nel rispetto della Costituzione. Riportare il parlamento al centro è impossibile se si ritengono i parlamentari incapaci di eleggere un presidente

della Repubblica come esige la Costituzione per essere invece considerati unicamente destinatari di «pizzini» con scritto il nome da eleggere, deciso altrove.

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