<p>Mi sembra importante , in quanto animalista-vegetariana, soffermarmi
sul Diritto Animale , le sue leggi, Direttive, interpretazioni
giuridiche e contraddizioni, a cui mi sembra ad oggi , abbiamo dato
poca importanza , delegandone ai giuristi, ai politici , le sorti
della loro applicazione ., o sarebbe meglio dire omissione.<br> Io
penso invece che sia venuto il tempo che il m ovimento animalista non
deleghi piu’ a nessuno quel cambiamento per il quale ormai da quasi
venti anni stiamo lottando, senza avere resultati corrispondenti alle
energie, la passione, la volonta’ e la fatica che abbiamo impiegato.
Non ci basta piu’ di far sapere, firmare petizioni , denunciare,
manifestare , dobbiamo incidere, in prima persona, anche a llivello
giuridico sul cambiamento della condizione animale sempre piu’
intrisa di sangue, e di morte., <br> Assistiamo da anni ad un
proliferare di omissioni di atti di ufficio di sindaci , assessori,
ministri, europarlamentari, consiglieri europei, che ogni giorno
potrebbero essere denunciati perche’ non fanno rispettare le leggi, le
norme, perche’ fanno votare testi in contraddizione con le leggi del
Diritto degli Animali.<br><br> Ecco qui una breve ma eloquente lista dei misfatti di chi dovrebbe far valere la legge in Italia.<br><br> La SINDACHESSA DI MONTICHIARI ,
che definisce il lager di Green Hill, l’allevamento di 2500 cani beagle
per la vivisezione, un “soggiorno in regola” , non ottemperando
all’articolo 7 del Regolamento Regionale 5 maggio del 2008, e alla
L.R. 33/2009 , nonche all’articolo 13 del Trattato di Lisbona.<br><br> FORNIGONI presidente della regione l lombarda , non ottempera a quanto sopra detto e all’articolo 13 del Trattato di Lisbona.<br><br> IL MINISTRO MARTINI, omette di far applicare la legge regionale della lombardia non ottempera all’articolo 13 dcel Trattato di Lisbona.<br> Il MINISTRO MARTINI
omette controlli all’ospedare Niguarda di Milano , dove il Primario,
con abuso di potere, sperimenta su animali senza la dovuta
autorizzazione, non ottemperando alla legge 116 /92 e all’articolo 13
del Trattato di Lisbona.<br><br> FRATTINI, GALAN E FAZIO ,
tre ministre dell’attuale governo, autorizzano nel 2010. con il”
Progetto Halal”, la macellazione con rito islamico , che uccide
l’animale senza stordimento contro ogni regolamento europeo.e
l’articolo 13 del Trattato di Lisbona. <br><br> ZAIA ,presidende
della regione veneta, notizia recentissima , organizza un pool di
avvocati per prorogare il tempo di caccia degli uccelli migratori
contro ogni legge nazionale ed europea, e contro L’Articolo 13 del
Trattato di Lisbona.<br><br> Se poi si va a vedere quante sono le
autorita’ preposte che omettono di far rispettare la legge 189 del
codice penale, contro uccisioni, maltrattamenti, detenzione di animali
in condizioni incompatibili con la loro natura , che sancisce la pena
fino a 3 anni di carcere, la lista sarebbe lunga ed infinita.<br><br>
Mi sembra , pertanto, importante che il movimento venga a
conoscenza delle fondamenta giuridiche del Diritto Animale, delle
sue contraddsizioni ,della sua anomalia , su cui riflettere per nuove
forme di lotta.<br><br> Con l’aiuto del Professor Luigi Lombardi Vallauri , docente
di Filosofia del Diriitto all’Universita’ di Firenze e autore di piu
testi fra cui il TOMO V del Trattato di BIODIRITTO, ho affontato
questo tema del DIRITTO ANIMALE , tenedo presente l’ordinamento
italiano che comunque, come afferma il prof. Vallauri ,”e’
sufficententemente rappresentativo del diritto comune europeo perche’
tutte le leggi italiane , nascono quasi tutte (a partire dal 1990 in
poi )dalla recezione di testi formulati in sede Unione Europea.”<br><br>
Un elemento importante e determinante che percorre tutta l’analisi del
diritto positivo europeo fatta dal Prof. Luigi Lombardi Vallauri, sta
nella certezza che “il diritto positivo europeo testimonia che di
fatto gli animali sono esseri senzienti, dotati di soggettivita’,
capaci di provare benessere e malessere, angoscia e dolore , stess ,
repungnaza e preferenze coscienti. <br> Prova ne e’ l’articolo
13 del Trattato di Lisbona,ratificato e reso esecutivo in Italia con
legge 2.8.2008 , entrato in vigore a livello europeo , e quindi
italiano, dal 1 Dicembre 2009 che nella sua definizione integra
tutte le leggi esistenti :<br> .” Nella formulazione e
nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori
dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno,
della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello Spazio, l’Unione e
gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di
benessere degli animali in quanto esseri senzienti. “ <br> “
Dato il rango paracostituzionale del Trattato di Lisbona, e’ chiaro
che quest’articolo impone al giurista europeo e dunque italiano,
un’interpretazione”costituzionalmente orientata” di tutte le norme
sugli animali alla luce dell’inserto “in quanto esseri senzienti”
dell’articolo 13, e che in mancanza di norme costituzionali nazionali
(come per esempio la tanto auspicata revisione dell’articolo 9 della
Costituzione Italiana) diventa “principio fondante” in materia di
rapporti giuridici uomo- .animale.”<br> Questo vale anche per la
Legge N.189, del 2004 (Titolo IX-bis del libro II del Codice Penale)
che CONDANNA con la gravita’ delle pene fino a 3 anni di reclusione
, UCCISIONI, MALTRATTAMENTI, SPETTACOLI CRUENTI, COMBATTIMENTI LESIVI
DELL’INTEGRITA’FISICA, ABBANDONO , DETENZIONE DI ANIMALI IN CONDIZIONI
INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA , DIVIETO DI UTILIZZO DI CANI E DI
GATTI PER LA PRODUZIONE DI PELLI E PELLICCIE.<br> Poiche’ tale legge
non chiarisce a quali animali si applichi le disposizioni di questa ,
perche’ volutamente formulata in termini generalissimi, con l’entrata
in vigore dell’articolo 13 del Trattato di Lisbona , non si pongono
piu’ dubbi dal momento che la definizione di <br>ESSERI SENZIENTI riguarda tutti gli animali senza distinzioni .<br><br> “
La testimonianza esplicita a favore della tesi della soggettivita’
animale e’ doppiamente impressionante quando si esamini la
terminologia usata dai testi delle leggi , per la qualita’ e per
articolata precisione e multilateralita’ :<br> AGITAZIONE,
ANALGESICI, ANESTESIA, ANESTETICI, ANGOSCIA, ANGOSCIE; BENESSERE,
BISOGNI, BISOGNI FISIOLOGIE ETOLOGICI; CONFORTEVOLI, CONOSCENZA,
COSCIENZA, CRUDELTA’;DISAGIO , DOLORE, FORTE DOLORE, FORTI DOLORI,
,ECCITAZIONI,ESIGENZE,, ESIGENZE FISIOLOGICHE ED ETOLOGICHE , ,ESSERI
SENZIENTI,EUTANASIA,EUTANASICO,FAME,INCOSCIENZA,INDOLORE,<br> INTERESSE,LAVORI
INSOPPORTABILI,MALTRATTAMENTO,SENSIBILITA’ SEVIZIE, SOFFERENZE,
SOFFERENZA FISICA E PSICOLOGICA, SOFFERENZE, GRAVI SOFFERENZE,
SOFFERENZE FISICHE E MORALI, SPAVENTO, STRAZIO, STRESS, TIMORE,
UCCISIONE EUETANASICA.” <br> Vedremo nello specifico delle leggi come e quante volte questi termini sono usati.<br> <br> PRINCIPIO ANCIPITE E SUE CONTRADDIZIONI<br> <br>
“ Se estrapoliamo dal diritto vigente il “principio generale”( nel
senso dato al termine dell’articolo 12 delle preleggi al codice
civile) “agisci in modo da non causare agli animali dolore/danno non
utile/non necessario vediamo <br> CHE IL PRINCIPIO E’ ANCIPITE:<br> VIETA di causare dolore inutile/necessario,<br> AUTORIZZA a causare dolore utile/necessario<br> L’utilita’/necessita’ in questione e’ nel 99% dei casi per fine umano<br><br>
“ Come interpretare il principio ancipite? Come “bilanciare” ( per
ricorrere ad una terminologia sempre piu’invalsa) i valori
soggettivita’ animale e utilita’ umana? ... Come vedremo tutte le leggi
speciali , le deroghe costituiscono eccezioni ai divieti di uccisione,
e maltrattamenti sanciti dal Titolo IX-bis del codice penale.<br> La
tensione e’ fortissima .non si puo’ dubitare che gli allevamenti
intensivi , la sperimentazione su animali, la macellazione siano,
maltrattamenti ed uccisioni. <br> “ Ma il diritto puo’ fare DE ALBO
NIGRIO”.( Cioe’ la cosa giudicata rende nero cio’ che e’ bianco, e
bianco cio’ che e’ nero, rende curvo cio’ che e’ dritto e dritto cio’
che e’ curvo.<br>Il diritto dunque autorizza cio’ chre prima ha vietato .<br> A correzione di questa prassi giuridica il Prof. Luigi Lombardi V allauri propone<br> sia una INTERPRETAZIONE DIACRONICA dell’argomentazione giuridica ,<br> sia L’EVIDENZA DI TRE CONTRADDIZIONI GIURIDICHE del diritto animale.<br><br> INTERPRETAZIONE DIACRONICA <br>
“ Ora , per quanto riguarda il nostro problema non ci sono dubbi che la
tendenza del diritto lungo gli ultimi tre decenni e’ stata univoca,
verso un cresciuto riconoscimento e rispetto della soggettivita’
animale. E non c’e’ dubbio che la coscienza sociale ha rilievo per
l’interpretazione delle norme giuridiche, l’interprete non puo’ non
tenere conto di una chiara tendenza nello stesso senso rilevabile sul
piano , sociologico, appunto, dell’etica pubblica o largamente
condivisa .<br> Il diritto e l’etica storica sono entrambi , diacronicamente , sempre piu’ animalisti.”<br><br>
Evoluzione etica , culturale della societa’ civile e’ dovuta
principalmente alla la crescita esponenziale,del movimento
animalista , delle associazioni , dei gruppi , che attraverso l’uso
della rete, comunicano, organizzano , manifestano , denunciano,
sensibilizzano.<br> Il 25 settebre 2010 a Roma contro la vivisezione
e per la chiusura dell’allevanmeto di cani beagle per la vivisezione
Green Hill , hanno manifestato 10.000 animalisti .<br>Il popolo dei
vegetariani cresce di anno in anno , 7milioni in Italia nel 2007,
(dati Eurispes), circa 30 milioni in tutta Europa.<br> La tecnologia ha
fatto passi da gigante negli ultimo trenta anni, ed esistono piu’ di
mille metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali che la
scienza richiede a gran voce perche’ piu’ affidabili, perche
eticamente necessari.<br> L’80% dei cittadini italiani vuole l’abolizione della caccia.<br>
Dunque questa evoluzione del mondo sociale , scientifico e culturale
mette in crisi “la coerenza sistematica del diritto animale nel suo
insieme ed evidenzia le maggiori contraddizioni del suo sistema.<br><br>TRE CONTRADDIZIONI FONDAMENTALI<br> Prosegue il Professor Vallaurti, <br> “ Mi limito ad evidenziare tre contraddizioni. <br>
* La prima riguarda i selvatici. Il diritto opera una distinzione
tra i selvatici rari e comuni, i primi protetti , i secondi possono
essere uccisi.<br> Il fondamento della tutela dei primi non e’ il
rispetto della soggettivita’ animale, ma l’interesse estetico-ecologico
della biodiversita’....Gli animali rari sono tutelati piu’ o meno come
vengono tutelati i beni ambientali NON SENZIENTI (paesaggio, pietre ,
piante ) e i beni ambientali.....<br> .Ma ‘l’agonia di un cinghiale non e’ meno dolorosa dell’agonia di una gazzella o di un panda a rischio estinzione.<br>
La caccia e la pesca sportivi ,passatempi giuridicamente permessi,
sono crudele cagionare la morte senza necessita’ e che e’ difficle
conciliare con l’articolo 13 del Trattato di Lisbona e con l’articolo
544 del codice penale. <br><br> * La seconda
contraddizione ben piu’ grave, riguarda gli animali domestici e gli
animali da reddito e macellazione.<br> Il diritto positivo opera
una discriminazione radicale tra animali da compagnia ed animali da
reddito / macellazione. Basta confrontare il regime previsto per i
primi (legge 281 del 1991) e del nuovo 727 codice penale per
l’abbandono e la detenzione dei medesimi in condizioni incompatibili
con la loro natura , al regime giuridico degli allevamenti intensivi e
della macellazione.... E’ palese che bovini e suini da carne non sono
meno senzienti, meno suscettibili di provare benessere/malessere
pscichico dei cani e dei gatti.<br> Pertanto
IL DIRITTO SANZIONA UN RAZZISMO SMISURATO TRA ANIMALI DI FAMIGLIA E
ANIMALI DA REDDITO/ MACELLAZIONE CHE NON HA FONDAMENTO ONTOLOGICO ED
ETOLOGICO.<br>
I PRINCIPI GIURIDICI POSITIVI CHE RICONOSCONO LA MERITEVOLEZZA DI
TUTELA DEGLI ESSERI SENZIENTI SI SCONTRANO FRONTALMENTE CON LA
MACELLAZIONE.”<br><br> * La terza contraddizione ravvisata dal Prof Vallauri “concerne la sperimentazione animale.<br>Anche
qualora la sua utilita’ scientifica per la medicina umana fosse
certa, rimarrebbe il problema del rispetto degli ESSERI SENZIENTI
coinvolti:.... Problema simile a quello degli esperimenti umani, il
cui valore sciìentifico e’ incomparabilmente superiore, ma che il
diritto vieta in nome del rispetto dovuto ai singoli portatori di
soggettivita’.<br><br> Dunque la contraddizione piu’
palesemente stridente del sistema giuridico e’ quella “tra le norme
del Titolo IX-bis del Codice Penale che sanziona con il carcere ,
l’uccisione e il maltrattamento degli animali e l’articolo 19/ter
delle disposizioni di coordinamento del medesimo codice, ai sensi del
quale le disposizioni del titolo IX.bis del libri II del codice
penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in
materia di caccia , di pesca, di allevamento, di trasporto , di
macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi.<br> “ La
legge , facendo de albo nigro, trasforma la quasi totalita’ delle
uccisioni ontologiche e dei maltrattamenti ontologici in NON UCCISIONI
GIURIDICHE e in NON MALTRATTATAMENTI GIURIDIUCI.<br>
UNA COSI’ MASSICCIA DEROGA DELLA LEGGE SPECIALE ALLA LEGGE GENERALE
RAPPRESENTA UNA ANOMALIA SISTEMATICA DIFFICILME NTE
TOLLERABILE.”(Vallauri)<br><br>Perche’ questa anomalia?<br><br>
Sappiamo bene che il sistema giuridico e’ autoreferenziale. I precetti
giuridici sono elaborati dagli uomini per gli uomini.<br> “ Il
sistema giuridico voluto dall’uomo e’ dunque caratterizzato da un
spiccato antropocentrismo. L’uomo e’ il centro della societa’ ed e’ il
referente principale, se non l’unico del sistema normativo.. .........
In questa prospettiva e’ chiaro che gli animali hanno da sempre trovato
ben poco spazio per affermare la propria soggettivita’ dal punto di
vista giuridico e , sono considerati quali ” cose “ a completa
disposizione del genere umano; gli animali si cacciano, si allevano,
si mangiamo , si utilizzano per fabbricare beni, per compiere lavori
faticosi o pericolosi, per sperimentare sostanze che potrebbero
essere dannose per l’uomo, per intrattenere, e per molteplici altri
scopi che confermano la loro totale soggezione alla volonta’ umana.<br>
Fondamento degli ordinamenti giuridici e’ quindi una visione
antropocentrica basata sull’assunto della priorita’ del genere umano
rispetto a qualsiasi altro essere vivente; da cio’ deriva un preteso
diritto degli umani a dominare e controllare tutto il creato.”( Da
“ I diritti degli Animali “ Francesca Rescigno , docente di Filosofia
del Diritto all’Universita’ di Genova))<br> , <br> “Se agli
animali , in quanto esseri senzienti in grado di percepire dolore e
piacere, non puo’ essere negata la titolarita’ dei diritti morali,
maggior riserve vengono sollevate per quanto concerne la possibilita’
di attribuire loro diritti legali e giuridici. <br> Gli avversari
di tale riconoscimento muovono dall’assunto che gli animali, non
potendo parlare , non sono in grado di reclamare i propri diritti ed
avanzare pretese, ma la stessa situazione e’ superabile nel caso di
quegli umani, che, come ritardati mentali e pscichici, i menomati, e in
parte gli stessi minori, pur non essendo in grado di azionare i propri
diritti, ne rimangono comunque titolari grazie alla distinzione tra
capacita’ giuridiche e capacita’ di agire, non si comprende perche’ ,
per il solo fatto che gli animali non hanno modo di far vare i loro
diritti , tali diritti non esistano..<br> Il parallelismo tra umani
mancanti della capacita’ di agire e animali dimostra l’esistenza di
una contraddizione dovuta dalla diversita’ di trattamento
ingiustificata, in quanto NON SI COMPRENDE CHE COSA IMPEDISCA DI IPOTIZZARE
LA PRESENZA DELLA CAPACITA’ GIURIDICA PER GLI ANIMALI, QUALE BASE PER
L’ATTRIBUZIONE DI DIRITTI IL CUI CONCRETO GODIMENTO VERRA’ GARANTITO
DAGLI UMANI COME ACCADE NEL CASO DEI MINORI O DEGLI INCAPACI”( Da : I
diritti degli animali di Francesca Rescigno)<br> “ Gli
animali hanno interessi dai quali discende il necessario
riconoscimento di una particolare capacita’ giuridica da cui
deriveranno una serie di diritti,la CUI CONCRETA REALIZZAZIONE
NECESITERA’-come nel caso degli umani “marginali”-DELL’INTERVENTO DEGLI
ESSERI UMANI.<br> <br> <br> Chi se non gli animalisti possono essere gli umani che garantiscono la realizzazione dei diritti degli animali? <br>
Gli animalisti , come presenza umana per far valere e garantire“
il concreto godimento dei diritti degli animali”, COSTITUENDOSI PARTE
CIVILE, in difesa degli stessi contro i danni da loro subiti ,
contro le istituzioni e le autorita’ preposte responsabili della non
ottemperanza delle leggi , contro morme , decreti legge ,
direttive europee(Direttiva 2010/63 della vivisezione , Direttiva
Reach) in assota contraddizione dell’articolo 13 dell Trattato di
Lsbona , norma di rango costituzionale.<br><br> Come denuncio nel
mio blog “ I Diritti degli animali “( www.liberacittadinaza.it)
nell’articolo “Il Pianeta delle Lobbies”,<br> contro quel plotone di
mercenari assoldati dai poteri forti che comandano a Bruxelles e che
con le Direttive europee decretano la morte di milioni di animali ,
bisogna opporre una GALASSIA DI ANIMALISTI , che uniti, numerosi e
compatti, sia a livello nazionale che europeo , si COSTITUISCONO PARTE
CIVILE IN DIFESA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI IN QUANTO ESSERI SENZIENTI
. <br><br> Tutto cio’ non puo’ prescindere da un appello
da farsi a giuristi , avvocati, costituzionalisi, interessati
professionalmente ed eticamnete , a scrivere, insieme agli
animalisti, con le loro difese, le loro interpretazioni giuridiche un
nuovo status giuridico degli animali, che non si rifaccia piu’ solo
ad una legislazione protettiva degli stessi ma all’idea degli animali
in quanto titolari di un dirtitto soggettivo .</p>
Assistiamo da anni ad un proliferare di omissioni di atti di ufficio di sindaci , assessori, ministri, europarlamentari, consiglieri europei, che ogni giorno potrebbero essere denunciati perche’ non fanno rispettare le leggi, le norme, perche’ fanno votare testi in contraddizione con le leggi del Diritto degli Animali