RECEPIMENTO DIRETTIVA 2010/63 DELLA VIVISEZIONE DALL'ITALIA

di Stefania Sarsini - 08/02/2012
UNA SCELTA PRO LOBBY FARMACEUTICHE E A FAVORE DI UNA POLITICA LIBERISTA , DOVE PROFITTO E CONCORRENZA PRIMEGGIANO , A DISCAPITO DELLA NOSTRA SALUTE

Dal giorno 23 gennaio , la Direttiva  2010 /63 che dovrebbe tutelare  il benessere degli animali su qui  si infierisce la sperimentazione e' alla discussione della Camera, per poi passare al Senato ed essere approvata dal Governo entro il 30 settembre.

  E' fresca fresca la notizia che in questo passaggio flesh alla Camera , neppure due settimane,( immaginiamoci la profondita' del dibattito ),  e' stato soppresso  l'articolo aggiuntivo 5/bis  che chiedeva:
   1) di assicurare un sistema ispettivo che garantisse il "benessere" (si fa per dire) degli animali  da laboratorio,..due ispezioni l'anno eccecc
   2) predisporre una banca dati telematica  per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animal in progetti per fini scientifici e ai metodi alternativi.
 

UN CHIARO SEGNO DI STAMPO   SPECISTA DELLA SPERIMEMNTAZIONE
 
UNA SCELTA PRO   LOBBY FARMACEUTICHE E A FAVORE DI UNA  POLITICA LIBERISTA ,
      DOVE PROFITTO E CONCORRENZA PRIMEGGIANO , A DISCAPITO DELLA  NOSTRA SALUTE

UNA SCELTA CONTRO I METODI ALTERNATIVI  
 
 PER QUESTE E PER ALTRE  RAGIONI ABBIAMO FIRMATO IN 20 ASSOCIAZIONI ANIMALISTE UNA LETTERA APERTA ALLE ISTITUZIONI CHE QUI  ALLEGO
 
 Movimento Antispecista – www.antispec.org - Coordinatore associazioni firmatarie.

Lettera aperta alle istituzioni: recepimento della direttiva 2010/63.

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Lettera aperta alle istituzioni: recepimento direttiva 2010/63 sulla protezione degli

animali utilizzati a fini scientifici.

Ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Prof. Mario Monti

Al Ministro della Salute, Prof. Renato Balduzzi

Ai Capigruppo della Camera e del Senato

Ai membri della XIV° Commissione Permanente “Politiche dell’Unione Europea” del Senato.

Onorevoli Presidenti,

Gentile Ministro,

Onorevoli Deputati e Senatori

l’approvazione della direttiva 2010/63 è stata contestata dal lato etico da innumerevoli

professionisti (scienziati, medici, artisti, psicologi, scrittori, politici), dalla maggioranza della

popolazione europea, e dalla totalità delle associazioni antivivisezioniste per la sua crudeltà e

arretratezza. Nonché per l’implicito divieto per gli Stati membri di applicare <disposizioni

più rigorose> (art. 2) se non già previste a livello nazionale al 9 novembre 2010,

contrariamente a quanto previsto dalla direttiva precedente del 1986.

E’ inoltre stata approvata non tenendo conto del fatto che la sperimentazione animale

non è affidabile per quanto riguarda l’estrapolazione all’uomo dei risultati ottenuti dagli

animali, come affermano oggi anche prestigiose riviste scientifiche (v. British Medical Journal,

Science, ecc..) nonché il National Research Council degli Stati Uniti d’America.

Ciò è particolarmente grave per quanto riguarda le sostanze chimiche per le quali, in

base al regolamento europeo REACh, non è previsto che i test effettuati sugli animali

vengano (nemmeno in parte, come per i farmaci) ripetuti sull’uomo, con grave pregiudizio

anche per la salute dei cittadini, mentre la direttiva (art. 5 comma c) li ammette

indistintamente.

A quanto sopra si aggiunge la possibilità per gli Stati membri, prevista dalla direttiva

all’art. 13, di vietare “taluni metodi” indipendentemente dal fatto che possano essere

“alternativi” o “sostitutivi” e validati a livello internazionale (UE ed OCSE) senza doverne

fornire alcuna giustificazione, con altrettanto grave eventuale pregiudizio anche per la salute

dei cittadini.

Le principali obiezioni sollevate contro tale atto del Parlamento europeo sono pertanto

le seguenti:

- la illiceità di tale normativa rispetto ai diritti dei cittadini e degli Stati membri

riconosciuti dai Trattati della UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione;

- la permanenza, ed in alcuni casi l’inasprimento, delle peggiori misure previste dalla

direttiva precedente per il trattamento degli animali (ad esempio: riutilizzo degli stessi anche

in esperimenti molto dolorosi, art. 16; interventi senza anestesia, art. 14 e Allegato VIII;

sperimentazione su cani e gatti randagi, art. 11; isolamento prolungato, nuoto forzato, scosse

elettriche, Allegato VIII; ecc..).

Movimento Antispecista – www.antispec.org - Coordinatore associazioni firmatarie.

Lettera aperta alle istituzioni: recepimento della direttiva 2010/63.

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Le azioni immediate che i firmatari della presente lettera aperta chiedono con forza al

Parlamento ed al Governo del paese sono pertanto:

1) - La richiesta alla Commissione europea di modifica della direttiva in considerazione della

palese illiceità di alcuni articoli (2, 5 e 13) rispetto ai Trattati dell’Unione ed alla Carta dei

diritti fondamentali dell’Unione, articoli che limitano la libertà dei cittadini e degli Stati

membri, ovvero il ricorso alla Corte di Giustizia della UE per il loro annullamento.

2) L’inclusione nella nuova legge di recepimento della direttiva delle <disposizioni più

rigorose> esistenti nella legislazione nazionale prima del 9 novembre 2010, come ammesso

dalla direttiva stessa all’art. 2, e non incluse negli emendamenti fino ad oggi approvati, quali

quelle contenute nel decreto legislativo 116/92 (artt. 4, 8, e 18), nella legge 281/91 sul

“randagismo” (art. 2 commi 3,7,8,9 e art. 5 comma 4), nonché il disposto della legge 413/93

sull’obiezione di coscienza.

Le motivazioni fondamentali di tali richieste e le disposizioni da includere nella nuova

legge sono espresse in dettaglio nel documento allegato.

In attesa di un cortese riscontro, confermiamo la nostra disponibilità ad una tavola

rotonda per un aperto confronto.

Cordiali saluti

1 febbraio 2012

Per le associazioni firmatarie:

Massimo Terrile

Movimento Antispecista

www.antispec.org

e-mail: comunicazioni@antispec.org

Tel. 039.6065817

Associazioni firmatarie

A. N. T. A., ONLUS; Cristina Bruschi; vicepresidente@antaonlus.org

ANIMAL LIBERATION; Serena Sartini; animalliberation@libero.it

ASS. A-MICIRANDAGI ONLUS; Enrica Miraglia; a.micirandagi@virgilio.it

ASS. AMICI ANIMALI, ONLUS; Manuela Pallotta; presidente@amicianimali.org

ASS. AYUSYA, ONLUS; Eugenia Silvia Rebecchi; ass.ayusya@libero.it

ASS. BAFFI E CODE per AMICI; Lucia De Bari; contattibaffiecode@hotmail.com

ASS. SALVIAMO GLI ORSI DELLA LUNA; Natascia Pecorari; forbears.katamail.com

ASS. VEGETALIANA di Empoli; Rosa Bonadonna; vegetaliana@aruba.it

CRUELTY FREE; Maurizio Pianazzi; cruelty.free@libero.it

COLLETTIVO ANIMALISTA; Roberto Cavallo; collettivoanimalista@hotmail.com

FRECCIA 45; Susanna Chiesa; info@freccia45.org

GRUPPO BAIRO ONLUS; Enrica Boiocchi; bairo@bairo.info

LAC - LEGA ABOLIZIONE CACCIA; Carlo Consiglio; presidenza@abolizionecaccia.it

L.I.D.A. FIRENZE ONLUS; Serena Ruffilli/Stefania Sarsini; koalina74@gmail.com

MOVIMENTO ANTISPECISTA; Massimo Terrile; comunicazioni@antispec.org

MOVIMENTO ECOLOGICO NAZ.LE - UNA; Ebe Dalle Fabbriche; segreteria@unaecoanimali.it

NOI ANIMALI ONLUS; Tiziana Bordini; noianimali@yahoo.it

NOTIZIARIO ANIMALISTA – ANIMALITALIA; Roberto Tomasi; info@animalitalia.it

SPAZIOPERNOI; Vittorio Bergna; info@spaziopernoi.it

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Lettera aperta alle istituzioni: recepimento della direttiva 2010/63.

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Lettera aperta alle Istituzioni sul recepimento della direttiva 2010/63 (protezione degli

animali utilizzati negli esperimenti scientifici).

Allegato

Quanto segue costituisce parte integrante della “Lettera aperta alle Istituzioni sul

recepimento della direttiva 2010/63”, allo scopo di dettagliare le motivazioni e le richieste dei

firmatari.

A) Illiceità dei alcuni articoli della direttiva 2010/63.

Per quanto riguarda la illiceità di tale normativa rispetto ai diritti dei cittadini e degli Stati

membri sanciti dai Trattati dell’Unione, si fa presente quanto segue:

A.1) Il divieto posto agli Stati membri della UE di poter apportare nelle legislazioni nazionali

misure più rigorose a protezione degli animali (art. 2 - Misure nazionali più rigorose) dopo il

9 novembre 2010, contrariamente a quanto prevedeva la precedente direttiva 86/609 (art. 24),

contrasta palesemente con :

- la definizione degli animali non umani quali <esseri senzienti> contenuta nell’articolo

13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (T.F.U.). In base a tale definizione si deve tener

conto delle disposizioni e delle consuetudini degli Stati membri a tale proposito;

- il principio di proporzionalità contenuto nell’art. 5 del Trattato dell’Unione (T.U.),

considerato che la norma eccedendo nel contenuto quanto necessario per il conseguimento degli

obiettivi dei Trattati (regole di concorrenza per il mercato interno). Gli animali, in conseguenza di

quanto sopra, non possono infatti essere più considerati come merci o prodotti, e pertanto le

norme che li riguardano esulano dalle competenze esclusive dell’ Unione.

- la libertà degli Stati membri nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico (art.

4.3 del T.F.U.), dove si afferma che la UE ha competenza <concorrente< con gli Stati membri;

- la libertà degli Stati membri di imporre divieti o restrizioni in materia di

importazione, esportazione, e transito (art. 36 T.F.U.) giustificati da motivi di moralità pubblica,

di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli

animali o di preservazione dei vegetali, ecc.. , purché ciò non costituisca un mezzo di

discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri;

- l’assenza della clausola di salvaguardia riconosciuta agli Stati membri nell’art. 114.10

del T.F.U., in base alla quale le misure di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

imposte dalla U.E. possono essere modificate da questi ultimi adottando, per motivi di carattere

non economico, misure provvisorie soggette comunque ad una procedura di controllo dell’Unione.

E’ il caso ad esempio del riconoscimento di nuovi metodi alternativi nazionali o del

disconoscimento anche unilaterale della validità della sperimentazione animale ai fini della

salute umana;

- la lotta alle discriminazioni, basate anche sulle convinzioni personali e religiose

sancite nell’art. 10 del T.F.U. In base a tali principi, vietare ai cittadini europei di esprimersi

democraticamente a livello nazionale relativamente al modo di trattare gli animali in quanto “esseri

senzienti” è palesemente una discriminazione nei riguardi delle persone;

- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 10, in quanto in antitesi con

la libertà di pensiero, di coscienza e di religione sancita dalla “Carta”. I cittadini e gli Stati

membri hanno infatti il diritto di esercitare democraticamente le libertà e le competenze loro

riservate dai Trattati, dei quali la suddetta Carta è parte fondante.

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Lettera aperta alle istituzioni: recepimento della direttiva 2010/63.

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Si sottolinea che la precedente direttiva lasciava ampia libertà agli Stati membri di

applicare misure più rigorose (Articolo 24), ed in particolare dispone:

“La presente direttiva non limita il diritto degli Stati membri di applicare, o di adottare,

misure più rigide per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o per il

controllo e la limitazione dell'uso degli animali in esperimenti….”

A.2) Il riconoscimento del diritto per gli Stati membri di poter vietare “taluni metodi” ai sensi

della legislazione nazionale (art. 13 – Scelta dei metodi), in deroga alla richiesta (nello stesso

articolo) di assicurare il divieto di esperimenti per i quali la legislazione dell’Unione riconosce

altri metodi o strategie di sperimentazione che non prevedano l’impiego di animali vivi,

contrasta palesemente con:

- la protezione dei consumatori prevista all’art. 4 del T.F.U., in base al quale la UE ha in

tale materia competenza concorrente con quella degli Stati membri. Nonché a quanto previsto

agli artt. 6, 168 e 191 del T.F.U., dove si afferma che la UE ha competenza nel completare

l’azione degli Stati membri nella tutela e miglioramento della salute umana, e garantirne un

adeguato livello di protezione.

Infatti, metodi alternativi che in base alla direttiva fossero vietati in alcuni Stati membri

per motivi etici (leggi anche “religiosi”, ad esempio l’utilizzo di cellule staminali umane…), o

commerciali, si potrebbero infatti rivelare più efficaci e sicuri di quelli “tradizionali”;

- il principio di proporzionalità, in quanto tale facoltà, concessa agli Stati membri in base

all’art. 13, è contraria alle regole di concorrenza del mercato interno, e impedirebbe la

diffusione di nuove tecnologie creando disparità e ostacoli alla diffusione di prodotti tra gli Stati

membri.

A.3) L’identificazione delle finalità degli esperimenti (art. 5 - Finalità delle procedure)

sancisce in pratica quali siano i tipi di esperimenti ritenuti “leciti”, e quindi, considerato il

divieto di opporvisi con misure nazionali più rigorose (art. 2), di fatto irrinunciabili da parte

degli Stati membri. Tale disposizione è palesemente un paradosso nell’ambito di una norma

mirante alla “protezione” degli animali utilizzati nella sperimentazione. Peraltro si includono in tale

articolo anche fini didattici (chiamati impropriamente “educativi”), e fini commerciali (chiamati

impropriamente “scientifici” non in omaggio ai loro scopi, bensì ai mezzi ed alle tecniche

utilizzati per perseguirli), quali anche quelli previsti dal regolamento REACh. L’imposizione del

riconoscimento esplicito di tali fini è quindi in evidente contrasto con:

- la libertà di coscienza dei popoli europei, in quanto lede inequivocabilmente i principi

espressi all’art. 10 del T.F.U. (discriminazioni) ed all’art. 10 e 21 della Carta dei diritti

fondamentali (libertà di pensiero, di coscienza, di religione, e ancora di non discriminazione).

Includere nell’insegnamento scolastico o universitario la didattica o la formazione con uso di

animali è una violazione del principio della libertà di coscienza, con conseguente grave

discriminazione per i cittadini che aborriscano tali metodi, non potendosene sottrarre.

- il rispetto delle disposizioni e delle consuetudini degli Stati membri, riconosciuto nell’art. 13

del T.F.U. in merito al benessere degli animali quali esseri senzienti.

- il rispetto della libertà degli Stati membri in tema di ricerca e sviluppo tecnologico, sanciti

dall’art. 4.3 del T.F.U. E’ infatti competenza non esclusiva né concorrente della UE il

legiferare in merito a tali materie.

- l’assenza della clausola di salvaguardia come sopra accennato, e per gli stessi motivi,

qualora . uno Stato membro ritenga di non utilizzare la sperimentazione animale ai fini sella

salute

dei cittadini o della sanità pubblica, in virtù dell’ esistenza di metodi scientificamente più

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Lettera aperta alle istituzioni: recepimento della direttiva 2010/63.

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avanzati.

Per questi motivi si chiede al Parlamento ed al Governo di promuovere una richiesta alla

Commissione europea per la modifica degli articoli 2, 5, e 13, della direttiva ai fini di

salvaguardare i suddetti principi e diritti sanciti dai Trattati dell’Unione, ovvero di

promuovere un ricorso alla Corte di Giustizia della UE al fine di richiedere l’annullamento

di tali disposizioni.

B) Mantenimento delle misure nazionali più rigorose (previste dal Dlgs 116/92 ed altre norme

nazionali).

In merito a tale argomento, la direttiva 2010/63 esclude oggi molto chiaramente le

disposizioni più rigorose – rispetto al disposto della stessa - contenute prima del 9 novembre

2010 nella legislazione nazionale italiana (v. oltre, punti 1, 2, 3 e 4). Tuttavia, la direttiva

stessa ammette il loro inserimento nella legge nazionale di recepimento di tale direttiva (art.

2), ove previste prima di tale data.

Gli emendamenti fino ad ora proposti alla pdl 4623 per il recepimento della direttiva

2010/63 ed approvati dalla Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera il 19 gennaio

2012, non sono comprensivi di tutte le disposizioni che invece potrebbero essere incluse nella

nuova norma nazionale, quali quelle presenti nel decreto legislativo n. 116 del 1992, nella legge

281/91 (legge quadro sul randagismo).

In base all’articolo 2 della direttiva, “.. gli Stati membri possono mantenere disposizioni

vigenti al 9 novembre 2010, intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali che

rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quella prevista nella

presente direttiva. Prima del 1° gennaio 2013, gli Stati membri informano la Commissione di tali

disposizioni nazionali. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri…”.

Pertanto, i firmatari della presente chiedono che il Governo recepisca nella nuova

norma, ad integrazione e/o sostituzione degli emendamenti (v. in calce : “Emendamenti”) già

approvati dalla Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera (Pdl C 4623) al 19

gennaio 2012, quanto segue (v. anche le relative Note):

1) Sostituzione dell’emendamento f): “vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o

analgesia, qualora provochino dolore all'animale”,

con le seguenti:

“Tutti gli esperimenti che possano provocare dolore all’animale all’atto della loro esecuzione o

successivamente devono essere effettuati sotto anestesia o analgesia, salvo se l’anestesia risulti

più dolorosa o traumatica dell’esperimento. E’ vietato, salvo specifica autorizzazione

ministeriale, ogni esperimento che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte

dolore che potrebbe protrarsi (v. Nota 1).

2) Inserimento delle disposizioni del Dlgs 116/92 ex articoli 4, 8 e 18, ed in particolare:

- Art. 4.4). Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che

comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti (v. Nota 2).

- Art. 8 b). Il Ministro della Sanità, su domanda, può autorizzare:

- esperimenti su primati non umani, cani e gatti soltanto quando obiettivo siano

verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non

corrispondano agli scopi dell’esperimento (v. Nota 3);

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- esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e

non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi (v. Nota 4).

- Art. 18.1). Il Ministro della Sanità, con proprio decreto, sentito l’Istituto Superiore di Sanità,

può limitare il numero delle specie di cui all’Allegato I (elenco delle specie

obbligatoriamente da allevamento per la sperimentazione) o il numero delle razze o

categorie all’interno di ciascuna specie (v. Nota 5).

- Art. 18.2).… (c. sopra) … può modificare le linee di indirizzo di cui all’Allegato II

(riguardante le misure per la detenzione degli animali negli stabulari) per tener conto

dei progressi tecnologici (v. Nota 6).

- Art. 18.3). …. (c. sopra) … adotta con proprio decreto misure più rigorose nell’utilizzazione

degli animali negli esperimenti (v. Nota 7).

3) Inserimento del disposto della Legge 281 del 1991, art. 2 commi 3,7,8,9 e art. 5 comma 4,

riguardante il divieto di utilizzare cani e gatti randagi per la sperimentazione, e relative

sanzioni.

La direttiva permette all’ art. 11 anche l’utilizzo di cani e gatti randagi o inselvatichiti

per la sperimentazione, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva precedente.

Peraltro, un divieto in tal senso non è chiaramente espresso negli emendamenti

approvati. Infatti, al punto b) degli stessi, il divieto di utilizzare cani, gatti e scimmie

antropomorfe esclude i test c.d. “obbligatori” ed altri finalizzati alla salute dell’uomo o delle

specie coinvolte, ma l’emendamento c) vieta di allevarli a tale scopo (con la sola esclusione di

primati non appartenenti alle scimmie antropomorfe).

Resterebbe pertanto per i test “regolatori” di cui sopra la sola possibilità di utilizzo di

animali randagi o inselvatichiti o di scimmie non antropomorfe.

Giusta l’interpretazione degli emendamenti b) e c), il divieto di utilizzo dei randagi

sarebbe quindi solo affidato alla legge 281/91. Benché, per i gatti, non esplicitamente. Si veda

a tale proposito l’art. 2 comma 3 (divieto di sperimentazione) per quanto riguarda i cani catturati e

tenuti nei canili comunali, e l’art. 2 comma 7 (divieto di maltrattamenti) per i gatti che vivono in

libertà, nonché l’art. 5.4 (sanzioni per il “commercio” a fini di sperimentazione per cani e gatti, ma

non di “sperimentazione” in assoluto).

Peraltro, per quanto riguarda i “maltrattamenti”, la legge 189/04 (che inserisce nel codice

penale il Titolo IX bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”), non si applica alle leggi

speciali, per cui per quanto riguarda la sperimentazione (legge speciale) occorre sia meglio

esplicitato il divieto di utilizzo dei cani randagi e gatti che vivono in libertà (es. cani di

quartiere, colonie feline, animali inselvatichiti), come previsto dallo spirito delle nostre norme,

anche per chiarire e semplificare tali disposizioni.

4) Inserimento del disposto dalla legge 413 del 1993 sull’Obiezione di coscienza.

Si richiede inoltre che il testo integrale ditale legge sia incluso quale primo articolo della

nuova legge sulla sperimentazione, al fine di evitare, come oggi spesso avviene, che studenti ed

operatori del settore siano ignari dell’esistenza di tale norma.

(Per le suindicate “Note” vedere alla pagina seguente).

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Note.

(1) L’emendamento f) prevede l’anestesia o l’analgesia solo “qualora” l’esperimento

provochi dolore all’animale. Tale formulazione sembra riferirsi più alle conseguenze ex-post

dell’esperimento anziché alla loro previsione. L’art. 4.3 del dlgs 116/92 prevede l’anestesia o

l’analgesia per tutti gli esperimenti, salvo all’art. 9 ammettere la deroga all’anestesia ove più

traumatica dell’esperimento, ed al comma 3 richiedere una autorizzazione specifica per

esperimenti che provochino gravi lesioni o forti dolori, che andrebbero peraltro vietati. Essendo

stato già approvato l’emendamento f) a modifica del disposto del dlgs 116/92, art. 9, è pertanto

plausibile richiedere un ulteriore emendamento al testo.

(2) Tale disposizione è assente nella direttiva (che anzi prevede il riutilizzo degli animali all’art.

16 anche se sono stati utilizzati una prima volta con tali modalità) e negli emendamenti

approvati, per cui si potrebbero utilizzare due volte gli stessi animali anche in esperimenti di

tale tipo.

(3) L’attuale dlgs 116/92, all’art. 8.1 permette al Ministro della Salute di autorizzare

esperimenti sugli animali citati solo in caso di verifiche medico-biologiche essenziali, o di

insostituibilità della specie, esperimenti diversamente oggi tutti vietati (art. 3.2). La direttiva e

l’emendamento b) proposto escludono invece da tale divieto i test “regolatori” (previsti dalla

UE e dall’OCSE, per i prodotti farmaceutici, le sostanze chimiche, ecc..), e quelli finalizzati alla

salute dell’uomo e delle specie coinvolte (in pratica quasi tutti). Mantenendo l’attuale norma

l’Italia potrebbe vietare anche i test suddetti ove non si riconosca ad essi la finalità prevista

per l’autorizzazione “in deroga”.

(4) L’attuale dlgs 116/92 all’art. 8.3 permette al Ministro della Sanità di autorizzare gli

esperimenti a semplice scopo didattico, oggi vietati in quanto non inclusi nell’art. 3.1 della

stessa norma. Senza distinguere tra didattica (intesa come insegnamento nelle scuole superiori o

università), o formazione di operatori del settore. L’emendamento e) alla direttiva (la quale

permette la didattica quale fine “educativo” (!), artt. 1 e 5) vieta invece solo l’utilizzo di animali

“nell’ambito sperimentale di esercitazioni didattiche” (quindi escluso l’ambito “non

sperimentale”, ossia di “routine” o “formazione”), ammettendolo quindi per sempre ai fini

della formazione di medici e veterinari (ma verranno poi prevedibilmente inclusi anche gli

operatori del settore).

(5) Tale disposizione è assente nella direttiva (che contempla anch’essa l’Allegato I) e negli

emendamenti proposti. Salvo quanto previsto negli stessi emendamenti al punto c), ossia il

divieto generico di allevare cani, gatti e primati non umani (con riferimento però alle sole

scimmie antropomorfe ossia in pratica Gibboni, Orangutan, Gorilla, Bonobo e Scimpanzé, in

quanto rimanda al punto b precedente), ad esclusione (e senza più specifica autorizzazione) dei

test “regolatori”, o ricerche finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte.

L’emendamento c), pertanto, limita la libertà che ha oggi il Ministro di vietare l’allevamento

delle altre specie previste nell’Allegato I, discriminandole, e vieta ben poco (e troppo tardi..).

(6) Tale disposizione è assente nella direttiva e negli emendamenti proposti, per cui l’Italia non

potrebbe più modificare autonomamente le disposizioni (obbligatorie, con la nuova

direttiva) dell’Allegato II, neppure per eventuali aggiornamenti derivanti dai progressi

tecnologici.

(7) Tale disposizione è assente nella direttiva e negli emendamenti, contrariamente a quanto

stabilito dalla direttiva precedente del 1986 che lasciava liberi gli Stati membri di apportare

qualsiasi modifica migliorativa. Sembrerebbe peraltro vietata in base all’art. 2 della direttiva

stessa. Tuttavia, in considerazione della libertà per gli Stati membri sancita dai Trattati (vedere

sopra) nei settori della ricerca scientifica e tecnologica e per la protezione della salute dei

consumatori, nonché degli animali, tale disposizione potrebbe essere inserita in virtù proprio

della sua pre-esistenza nel dlgs 116/92. Senza introdurre tale disposizione nella nuova legge non

sarebbe permesso apportare qualsiasi modifica più restrittiva alla nuova norma nazionale.

Movimento Antispecista – www.antispec.org - Coordinatore associazioni firmatarie.

Lettera aperta alle istituzioni: recepimento della direttiva 2010/63.

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Come ad esempio il divieto della sperimentazione per i cosmetici, per i prodotti per la casa, per

i farmaci non necessari (quelli in sostituzione dei c.d. “generici”), per la formazione

superiore, le verifiche medico-legali, ecc..

Emendamenti

Estratto dal sito della Camera in data 23 gennaio 2012. Le disposizioni si riferiscono agli

emendamenti proposti alla pdl 4623 (c.d. “legge comunitaria 2011) riferiti al recepimento

della direttiva 2010/63, ed approvati dalla Commissione Politiche dell’Unione europea il 19

gennaio 2012.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a

seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i

seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici,

destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli

animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle

3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di centri di ricerca e università

integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un

esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al

benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini

scientifici;

b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno

che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non

si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in

conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della

salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera

b) su tutto il territorio nazionale;

d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali

geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio,

dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere

degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione

dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti bellici;

f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino

dolore all'animale;

g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio,

adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero

minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;

h) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli

animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;

i) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e

dissuasivo.

Movimento Antispecista – www.antispec.org - Coordinatore associazioni firmatarie.

Lettera aperta alle istituzioni: recepimento della direttiva 2010/63.

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5. 012. La XII Commissione.

Approvato Fine del documento.