Mentre la Circolare Ministeriale n. 51 per le iscrizioni
all’anno scolastico 2015-16 presenta il consueto involucro di
contraddizioni e discriminazioni per coloro che non si
avvalgono dell’Insegnamento della religione cattolica (IRC)
nella scuola dello Stato, un esempio inedito di laicità ci
giunge da una scuola privata svizzera della città di Bergamo.
L’Istituto, pur non tenuto all’osservanza del Concordato
italiano con la Chiesa cattolica, per compiacere la maggior
parte dei genitori frequentanti, portava inserito nella
programmazione didattica l’insegnamento della religione
cattolica. Quest’anno – a quanto apprendiamo dalla stampa – il
capo dell’Istituto – visto il numero crescente di appartenenti
ad altre confessioni religiose, di agnostici, atei, non
credenti, ma anche di cattolici laici non favorevoli a un
insegnamento religioso nella scuola – ha deciso di cancellare
l’ora di religione cattolica dall’orario scolastico
sostituendola con un’ora di “Etica” destinata all’intera
popolazione scolastica.
A fronte di questa decisione, che colpisce per la sua coerenza
e semplicità, ma soprattutto per la laicità di cui è
espressione, la scuola pubblica italiana continua a dibattersi
tra le maglie di un Concordato partorito all’Art.9 dal
cedimento acquiescente dello Stato italiano disposto a dirsi
appagato dall’introduzione di una facoltatività di facciata in
luogo del vecchio obbligo/esonero.
I moduli di iscrizione che dal 2011 si susseguono invariati
nella parte relativa all’IRC, di tale acquiescenza sono la
rappresentazione plastica.
La CM n. 110 del 2011 introdusse infatti in aggiunta alla
norma contenuta nell’Art.310 del T.U. della legislazione
scolastica (possibilità di modifica della scelta di anno in
anno) la seguente dicitura: “esclusivamente su iniziativa
degli interessati”. Quale l’obiettivo di questa sibillina
disposizione? Evidentemente ridurre al minimo il numero di
coloro che vorrebbero abbandonare l’IRC. L’iniziativa degli
interessati può essere bloccata se la scuola non informa
annualmente della possibilità prevista all’Art.310 del T.U.,
resa nota soltanto all’atto dell’iscrizione al primo anno.
Contestualmente, la CM n.110 del 2011 introdusse un’altra
disposizione fortemente discriminatoria: il modulo C relativo
all’indicazione delle opzioni alternative all’IRC dovrà essere
consegnato dagli interessati nel primo mese del nuovo anno
scolastico, anziché all’atto dell’iscrizione, come era
stabilito dalle CM degli anni precedenti.
Le prime CM in materia emanate dalla ministra Falcucci (1986)
disponevano, sì, l’organizzazione delle attività alternative
nel primo mese di lezione, ma allora le iscrizioni avevano
luogo dopo la fine delle lezioni; da alcuni anni, invece, le
iscrizioni sono anticipate al mese di gennaio, e inoltre la
sent. del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010 definisce non
discriminante l’IRC solo in presenza di attività alternative.
Ci sarebbero dunque le concrete condizioni per la raccolta
delle preferenze espresse da genitori e studenti nel mod. C –
certo, dopo la scelta relativa all’IRC che non deve
configurarsi come opzione tra religione cattolica e altro
insegnamento – ma comunque entro un breve termine dalla data
dell’iscrizione. I Collegi dei docenti potrebbero così
ottenere tempestivamente un quadro delle opzioni e procedere
agli adempimenti, in modo da iniziare il nuovo anno scolastico
con pari dignità di tutte le scelte espresse.
Con il provvedimento in corso si è sancita una volta di più la
discriminazione di chi non si avvale dell’IRC. Chi sceglie
l’IRC avrà da subito un insegnante a disposizione, mentre i
non avvalentisi dovranno attendere l’esame delle proprie
opzioni per un’adeguata collocazione che tenga conto delle
richieste di genitori e studenti, come previsto dalle
disposizioni vigenti. Intanto vagheranno per la scuola senza
fissa dimora.
Ma sul versante dell’IRC c’è un’altra importante questione
avvolta nell’ambiguità: lo status delle scuole paritarie
private di fronte all’IRC.
All’epoca della firma del Nuovo Concordato non esistevano,
ossia esistevano come scuole private. Le scuole paritarie sono
state partorite durante il ministero di Luigi Berlinguer con
la Legge 62/2000.
Il sistema scolastico “statale” è stato trasformato in sistema
scolastico “nazionale” comprendente scuole statali e Scuole
paritarie private e degli Enti Locali. Un oltraggio alla
Costituzione che all’Art.33 prevede una chiara distinzione tra
scuole statali e istituti privati.
Per quanto concerne l’IRC, le scuole degli Enti Locali , da
sempre scuole “pubbliche”, erano state assimilate alle scuole
statali a partire dall’entrata in vigore del Nuovo Concordato,
e pertanto tenute, sia pure con modalità autonome, al rispetto
del regime concordatario. (2 ore di IRC nella scuola
dell’Infanzia!).
Non così le scuole paritarie private. Esse svolgono un
servizio pubblico ma mantengono le prerogative di istituti
privati loro riconosciute dalla Costituzione. Un vero
rompicapo.
Il Nuovo Concordato (L.121/1985) e l’Intesa applicativa(DPR
751/1985) si riferiscono esclusivamente alle scuole pubbliche
, ma essendo la stragrande maggioranza delle scuole paritarie
private istituite dalla Chiesa cattolica, “l’ora di religione”
è comunque parte integrante della programmazione e, in regime
di concorrenza- ciò avviene anche in scuole private non
confessionali.
La casistica è assai variegata. Vi sono scuole paritarie in
cui la valutazione per l’IRC viene effettuata tramite voti
numerici che fanno media con le altre discipline e
contribuiscono all’assegnazione del “credito scolastico”. In
altri casi non viene consentita la facoltà di non avvalersi
dell’IRC essendo indicata la formazione religiosa come il
cuore del progetto educativo dell’istituto.
A questo proposito, le autorità amministrative interpellate
hanno fornito spiegazioni non univoche: secondo alcuni uffici
l’applicazione del Concordato deve essere attuata anche nelle
scuole paritarie private poiché svolgono un servizio pubblico,
ricevendo contributi pubblici a fronte del rispetto dei
principi costituzionali peraltro elencati nella legge 62
(insegnamento improntato ai principi di libertà, anche
nell’”eventualità” di “ispirazione di carattere culturale o
religiosa”); secondo altri, lo status di scuole paritarie non
cancella l’identità di scuola privata, pertanto non soggetta
al Concordato, libera di definire il proprio progetto
educativo sottoscritto dai frequentanti (i quali a volte sono
costretti nella loro scelta dalla natura di queste scuole,
“sostitutive”, non “aggiuntive” di scuole pubbliche).
Contraddizioni, discriminazioni, ambiguità: sempre più ci
rendiamo conto dell’incompatibilità di questo Concordato con
la complessità del mondo della scuola di oggi, sia pubblica
che privata, dove diverse etnie, diverse confessioni
religiose, oltre al rispetto del principio di laicità, non
possono continuare a soggiacere ai privilegi concessi a una
sola religione.
La decisione della scuola privata svizzera in una città come
Bergamo è un segnale da non sottovalutare.
FORSE NON HANNO CAPITO
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