Da lungo tempo ormai il sistema giudiziario italiano versa in una grave crisi di efficienza e di funzionalità, che si traduce in crisi di credibilità della Giustizia, con una ricaduta sul principio di legalità e di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. I rimedi a tale situazione vanno ricercati anzitutto in forti investimenti in risorse di personale amministrativo e di mezzi ma anche in riforme coraggiose della normativa civile e penale. Negli anni passati l’assenza di interventi efficaci – ad esempio – nel processo civile e in ambito penitenziario e diverse riforme peggiorative con le leggi ad personam nel settore penale (la riforma della prescrizione nel dicembre 2005 e la sostanziale depenalizzazione del falso in bilancio, per citarne due soltanto a titolo esemplificativo) hanno aggravato le condizioni del sistema.
Solo l’impegno straordinario dei magistrati e del personale di cancelleria ha potuto contenere i danni peggiori e perfino ridurre in molti casi l’arretrato, grazie ad una produttività eccezionale. In base ai dati statistici elaborati dal Cepej – Consiglio d’Europa, la magistratura italiana nell’anno 2010 ha definito 2 milioni 834 mila procedimenti civili contenziosi (la Francia ne ha definiti 1 milione 793 mila, la Germania 1 milione 586 mila) e 1 milione 288 mila cause penali (la Francia ne ha definite 600 mila, la Germania 804 mila): con questi numeri – che smentiscono falsità e luoghi comuni, che mirano a ribaltare sui magistrati responsabilità altrui – la magistratura italiana si pone al primo posto per produttività in Europa nella materia penale e al secondo posto in quella civile, seconda in questo caso solo alla Russia, che peraltro conta ben altro numero di magistrati.
I ripetuti annunci diffusi dal nuovo Esecutivo circa l’imminente riforma della giustizia e l’intensa attività che ha impegnato l’intera estate hanno generato molte aspettative e speranze. Purtroppo, le notizie finora diffuse non possono che suscitare delusione. Una prima analisi dell’intervento del Governo, in attesa che siano resi noti i testi ufficiali definitivi, deve guardare oltre le entusiastiche dichiarazioni pubbliche e gli slogan promozionali che l’accompagnano: dichiarazioni e slogan che vogliono dissimulare, con esibita enfasi, diversi cedimenti e timidezze.
Nel complesso, le iniziative dell’Esecutivo consistono in interventi contenuti e sono in parte frutto di compromesso. Tali interventi, purtroppo, non toccano il tema centrale delle risorse, quello che condiziona in larga misura l’efficienza della macchina giudiziaria, e sono destinati a produrre risultati assai inferiori alle attese.
Pur essendo positiva l’introduzione nel settore civile di strumenti tesi a promuovere la composizione stragiudiziale delle liti, questi saranno però poco efficaci se lasciati all’iniziativa volontaria delle parti, gravati di maggiori oneri economici e non assistiti da forti incentivi e da sanzioni che scoraggino cause manifestamente infondate.
La riforma, suggerita da una logica di efficienza e da obiettivi di mera deflazione, sarebbe condivisibile se legata alla promozione di una qualità del processo come strumento di efficace tutela dei diritti. Sono invece segnali negativi il prevedibile aumento degli oneri economici legati all’arbitrato e l’assenza di investimenti in termini di personale di cancelleria.
Nessun intervento è annunciato nelle delicate materie etiche e bioetiche. Senza entrare nel merito delle possibili scelte legislative, ancora una volta si osserva come l’inerzia della politica vada in parallelo con periodiche, violente accuse rivolte ai magistrati di volersi sostituire al legislatore.
Ma è nel settore penale che i disegni di riforma rivelano i caratteri del compromesso e del cedimento a pressioni e a veti.
L’annunciata modifica della disciplina della prescrizione, oggi patologica e patogena, non tocca la riforma del 2005 (con la c.d. legge ex-Cirielli), prodotto di una delle varie leggi ad personam: si risolve invece nella debole scelta di introdurre due nuove ipotesi di sospensione temporanea ed eventuale del suo decorso. L’intervento sulle impugnazioni pare rinviato ai tempi incerti della legge delega. Si annunciano complicazioni nella disciplina di acquisizione dei tabulati telefonici (che sarebbe sottoposta all’autorizzazione del gip) e della pubblicazione del testo delle intercettazioni nei provvedimenti giudiziari, peraltro con lesione dei diritti di difesa. Quanto ai nuovi reati di falsità in bilancio e di autoriciclaggio, destano preoccupazione le pressioni di cui danno conto i mezzi di informazione, per realizzare una riforma di facciata, a fronte di un’emergenza del Paese costituita dalla corruzione e dalla criminalità organizzata ed economica.
Interventi in sé utili, quali la previsione dell’estinzione di taluni reati a seguito di risarcimento e l’estensione della procedibilità a querela, non sarebbero in grado, da soli, di produrre benefici consistenti, in assenza di interventi, sul codice di procedura penale, di ampio respiro e di forte impatto sull’efficienza complessiva del sistema.
Quanto agli interventi di natura ordinamentale, i disegni di riforma, per quanto ad oggi noto, appaiono il prodotto di un approccio molto superficiale. Offendono la magistratura con l’insinuazione che la crisi della giustizia dipenda dalla presunta irresponsabilità e scarsa produttività dei magistrati e reiterano la mistificazione di una riforma della giustizia che si pretende di realizzare con la riforma dei giudici.
L’eliminazione del filtro di ammissibilità delle azioni di responsabilità civile dei magistrati trascura una casistica che abbonda di atti di citazione carenti dei minimi requisiti formali, dando così il via libera ad azioni strumentali. La sospensione feriale dei termini, che si vuole ridurre, non determina affatto la chiusura dei tribunali e garantisce anzitutto all’avvocatura una pausa ragionevole dell’attività ordinaria. Le ferie dei magistrati sono in linea con quelle della categoria dei dirigenti: esse non sospendono i termini di deposito dei provvedimenti e sono in buona parte impiegate – per senso
deontologico prima che per obbligo di legge – ai fini dello smaltimento del lavoro.
Se fosse confermata, l’annunciata riduzione delle ferie, decisa senza alcun previo confronto con la magistratura, sarebbe un grave insulto non per l’intervento in se stesso ma per il metodo usato e per il significato che esso esprime. Addirittura, ciò avverrebbe con un decreto legge a efficacia differita (cioè un ossimoro), quando altre riforme ben più urgenti sono incerte o rimandate al disegno di legge o addirittura alla legge delega.
La magistratura associata non pone veti ed è pronta a discutere di tutto ma non potrà tacere di fronte all’inefficacia di una riforma della giustizia definita rivoluzionaria e che invece, se tali linee fossero davvero confermate, si ridurrebbe a interventi di scarso respiro e a norme punitive, ispirate a logiche che credevamo appartenere al passato.