Non sono ammissibili deroghe dinessun tipo allo spirito e alla lettera del l’art. 138.
Difendiamo la nostra Costituzione.
Difendiamo la democrazia, la libertà, l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.Sosteniamo l’appello di Azione Civile
Sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.