Alcuni cenni sull'art.74 e la sua genesi aiutano a capire . "Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata". L’art. 74 prescrivere unicamente l’obbligo della motivazione per il rinvio della legge alle Camere una sola volta, senza altre specificazioni circa i motivi.
Da ciò si può dedurre che la norma costituzionale non operando distinzioni tra legittimità e merito, non esclude motivazioni basate sul merito, anche sulla base dei lavori preparatori del testo all'Assemblea costituente, nel corso dei quali le ipotesi di un rinvio sia per motivi di legittimità che di merito era stata esplicitamente affermata. Con il solo limite, meglio "l'esigenza" ricordata da Costantino Mortati, protagonista dei lavori alla Costituente, “di evitare che il rinvio presidenziale appaia espressione di un indirizzo politico del Presidente, o possa interpretarsi come preferenza per una fra le posizioni contrastanti manifestatasi in Parlamento o nel paese in ordine alla legge in contestazione”. Ma la silenziosa firma del Presidente del rosatellum è ora segno di "preferenza tra posizioni contrarie"? Consideramdo le tante discussioni sulla costituzionalità della legge, già all'esame di tanti Tribunali italiani e anche della Corte costituzionale ove da giorni è pendente conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sollevato da alcuni parlamentari che lamentano sulla qustione della fiducia imposta dal Governo, lesione delle loro libertà, come il Presidente Grasso? Einaudi rivendicò l’esclusiva titolarità del potere in questione e ne caratterizzò in senso sostanziale l’esercizio con i due rinvii esercitati – mediante i due contemporanei messaggi del 9 aprile 1949 - che cagionarono un diverso approccio all’assunto per cui gli atti presidenziali dovevano essere tutti preceduti dalla proposta ministeriale, secondo la formulazione dell’art. 89 Cost.. A tale stregua il rinvio presidenziale può' essere fatto rientrare nella figura del controllo mediante richiesta di riesame, al pari dei controlli governativi sulle leggi e sui provvedimenti regionali, di cui agli art. 127 e 127 Cost..
La funzione presidenziale di controllo delle leggi, inizialmente concepita in termini cauti e limitativi, fu progressivamente estesa. Una larga parte dei costituzionalisti ritiene che non si possa distinguere, là dove la Carta Costituzionale non introduce precisazioni di sorta, e che si debba consentire al rinvio comunque motivato. Pertini aveva già dato avvio ad un processo di recupero delle attribuzioni presidenziali che si rifaceva alle interpretazioni più sostanzialistiche del potere in esame.
Il 26 ottobre al Quirinale, rispondendo a una domanda di uno studente su "come si comporta quando gli capita di dover firmare degli atti che non gli piacciono", Mattarella ha affermato: "C'è un caso in cui posso, anzi devo, non firmare: quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente, in maniera chiara, con la Costituzione. Ma in tutti gli altri casi non contano le mie idee [...]: ho l'obbligo di firmare".
Ma non è così. E' una scelta. Non l'unica.