La Corte Costituzionale è intervenuta, di recente, su due delle più significative politiche messe in campo da due campioni della destra italiana, Monti e Marchionne, smentendone la legittimità costituzionale. Nel caso del Governo Monti demolendo la legittimità dell’intervento operato, in due fasi, sulle province. Nel caso della FIAT di Marchionne, ristabilendo il diritto alla rappresentanza sindacale sul luogo di lavoro dei lavoratori iscritti alla FIOM.
Varie sono state le critiche che la Corte Costituzionale ha ricevuto per queste pronunce. Inutile dire che esse sono giunte da chi, animato da risentimento, vuole delegittimare l’ultimo dei presidi della legalità costituzionale in Italia. E ciò allo scopo di abbattere quell’ultima soglia di resistenza che in Italia ancora esiste e che impedisce ai ricchi e potenti di affermare la legge (ovviamente la loro) del più forte.
Vediamo allora cosa ha detto la Corte in relazione a questi due argomenti:
a) La sentenza n. 220 del 2013 in tema di abolizione delle province
Con questa sentenza, la Corte Costituzionale ha sostanzialmente dichiarato l’illegittimità costituzionale del c.d. Decreto Salva Italia e del Decreto sulla spending review nella parte in cui procedevano a ridisegnare complessivamente, sulla base di asserite esigenze di bilancio pubblico, l’ordinamento degli enti locali.
Con l’art. 23 del Decreto Salva Italia, il Governo aveva in pratica svuotato le province delle loro funzioni, limitando il loro ruolo a quello di indirizzo e coordinamento dell’attività dei comuni, eliminando peraltro la giunta provinciale e prevedendo che il Consiglio provinciale fosse, quale organo di secondo grado, eletto dai consigli comunali e non superasse il numero di 10 membri; in più, il Presidente della Provincia doveva venire eletto dal Consiglio provinciale.
Con l’art. 17 del successivo Decreto sulla spending review, il Governo Monti ha provveduto a riassegnare un nucleo minimo di funzioni alle province, sia pure mantenendo in piedi l’impianto in materia del Decreto Salva Italia. L’art. 18 stabiliva, poi, l’abolizione di una serie di province (ad esempio, Roma) per sostituirle con le città metropolitane.
Le norme citate del Decreto Salva Italia e del Decreto sulla c.d. spending review, sono state impugnate da alcune regioni in via c.d. d’azione, cioè sollevando un conflitto d’attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale. Naturalmente, le regioni ricorrenti hanno variamente lamentato, detto sinteticamente, che i decreti del Governo Monti violassero il riparto di competenze tra Stato e Regioni stabilito dalla Costituzione repubblicana del 1948. La Corte Costituzionale, però, nel rispondere alle regioni ricorrenti, non si è soffermata tanto su questo punto, quanto piuttosto sull’aspetto – preliminare a ogni altro – concernente l’utilizzo del decreto legge quale strumento per affrontare una simile revisione dell’assetto dei rapporti tra lo Stato centrale e le autonomie locali. In altre parole, se l’utilizzo di un simile strumento non violasse l’art. 77 della Costituzione che consente al Governo di emanare decreti legge solamente in casi di necessità e urgenza.
Per rispondere, la Corte Costituzionale è partita dall’art. 117 della Costituzione che assegna alla legislazione statale la competenza a disciplinare la legislazione elettorale, gli organi e le funzioni di comuni, province e città metropolitane. Stando a questa impostazione della Costituzione, ne segue che la materia delle funzioni e degli organi degli enti territoriali deve essere retta da norme destinate a durare nel tempo, esse avendo cioè una struttura ordinamentale che non può rispondere alle contingenze del momento, costringendo oltretutto il Parlamento su una questione così rilevante a una discussione oltremodo ristretta dai termini imposti dall’art. 77 per la conversione in legge del decreto legge.
Ciò non significa che un decreto legge non possa intervenire su singoli aspetti di tali materie. Pur tuttavia, il decreto legge resta uno strumento che mal si confà a riforme di tipo ordinamentale, come quella delle province. Tra l’altro, come ha notato a buon diritto la Corte Costituzionale, una riforma ordinamentale complessiva, che ha effetti di lunga durata sul sistema, non può nascere da un caso straordinario di necessità e urgenza, per di più quando quella riforma si va discutendo ormai da decenni.
Peraltro, i decreti in parola, pur dichiarando di intervenire di necessità e urgenza, finivano comunque per rinviare nel tempo l’applicazione delle disposizioni modificative del quadro regolamentare relativo alle province. Anche per questa via, dunque, era possibile scardinare il presupposto giustificativo dell’utilizzo dello strumento del Decreto Legge, che viceversa richiede la messa in esecuzione immediata di norme.
b) La sentenza n. 231 del 2013 sull’art. 19 dello Statuto dei lavoratori
La controversia è ben nota, dal momento che essa è stata sollevata dalla FIOM per comportamento antisindacale della FIAT, la quale non riconosceva più alla FIOM il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali giacché non aveva firmato i contratti di lavoro applicabili alle unità produttive della FIAT (ricordiamo che la FIAT ha receduto sia dalla Confindustria sia dal Contratto Collettivo Nazionale dei Metalmeccanici), ancorché avesse partecipato alla loro negoziazione. In buona sostanza, i giudici rimettenti chiedevano alla Corte Costituzionale un c.d. intervento addittivo, cioè di dichiarare incostituzionale l’art. 19 della Legge 300 nella parte in cui non prevede che possano essere costituite rappresentanze sindacali anche là dove esse non abbiano firmato i contratti, ma abbiano partecipato alla loro negoziazione.
D’altronde, che un intervento fosse necessario derivava dal fatto che, nell’ipotesi più estrema (ma che, conoscendo gli imprenditori italiani, non sarebbe stata del tutto irrealistica), l’interpretazione che la FIAT ha dato dell’art. 19 della Legge 300 era tale da condizionare la rappresentatività effettiva di un sindacato al volere del datore di lavoro. Quindi, ad esempio, la mancata firma del contratto da parte dello stesso datore di lavoro avrebbe, di conseguenza comportato, il fatto che, a propria volta, le associazioni sindacali non sarebbero più rientrate nel quadro previsto dall’art. 19 della Legge 300 e, quindi, si sarebbero trovate impossibilitate a godere dei diritti previsti dalla legge stessa, pur essendo organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
Dopo aver ricordato la sua precedente giurisprudenza in tema di art. 19 della Legge 300, la Corte ha sottolineato che la premessa necessaria a ogni ragionamento in proposito risultava dalla constatazione, sempre seguita dalla Corte medesima, che: 1) la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia, bensì dalla capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale; 2) non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto; 3) nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva.
Alla luce di queste premesse, la Corte ha storicamente ritenuto valido, quale criterio di misurazione della forza reale di un sindacato, quello contenuto nella norma censurata (ovverosia, appunto, la sottoscrizione dei contratti). Tuttavia, il contesto attuale, oltremodo diverso dall’ambiente storico-giuridico in cui l’art. 19 della Legge 300 è sorto, porta la Corte a concludere nel senso dell’incostituzionalità della norma, poiché essa, quasi per una sorta di eterogenesi dei fini, finisce per realizzare il contrario dello scopo del legislatore. Se prima essa serviva a misurare la rappresentatività sindacale, ora finisce per essere usata allo scopo di escludere sindacati effettivamente rappresentativi dal godimento dei propri diritti. Utilizzata in questo modo, la norma in discussione è incostituzionale: 1) per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto norma che irragionevolmente discrimina tra associazioni sindacali; 2) per contrasto con l’art. 2 della Costituzione, dal momento che il diritto della formazione sociale sindacale, ritenuto inviolabile dall’art. 2 della Costituzione, verrebbe in pratica violato quando l’azione sindacale è presa in considerazione non in base al rapporto tra sindacato e lavoratore ma in base al rapporto tra sindacato e datore di lavoro; 3) per contrasto con l’art. 39 della Costituzione, giacché la libertà sindacale che la norma costituzionale garantisce finirebbe per essere compromessa se l’associazione sindacale, per poter godere dei diritti stabiliti dallo Statuto dei lavoratori, fosse costretta ad accettare obtorto collo la posizione del datore di lavoro.
Conclusioni
Sebbene ampiamente criticata di recente per la sua giurisprudenza (ad esempio, in materia di contributo straordinario di solidarietà richiesto ai dirigenti pubblici), la Corte Costituzionale ha saputo mettersi di fronte e di traverso a due dei campioni della destra italiana, smontando le politiche che essi avevano perseguito.
Ancora una volta, la Corte ci ha ricordato che l’esercizio del potere in Italia non può avvenire né liberamente né arbitrariamente. Esso deve essere esercitato in modo costituzionalmente legittimo. D’altronde, chi scrive è convinto che solo l’attuazione piena e quotidiana della Costituzione sia la via d’uscita alla crisi che ci ha colpito.
Sarebbe ora che i campioni della destra italiana, politica ed economica, si mettessero una buona volta quest’idea in testa.