Nella notte del 13 febbraio è stata depositata la sentenza n. 24/2014 con la quale la Consulta ha deciso gli ennesimi conflitti di attribuzione sollevati dai Governi Monti e Letta contro la coraggiosa sentenza della Corte di Cassazione del 19/9/2012, che aveva riaperto il processo a carico dell’ex Direttore e di altri ufficiali del Sismi imputati di concorso nel sequestro di Abu Omar. A seguito della pronuncia della Cassazione, la Corte d’appello di Milano, l’11 febbraio 2013 aveva condannato il generale Nicolò POLLARI, a dieci anni di reclusione, Marco MANCINI a nove anni e altri tre funzionari del Sismi (Raffaele Di Troia, Luciano Di Gregori e Giuseppe Ciorra) a sei anni. La condanna rischiava di diventare definitiva poiché la Corte di Cassazione aveva fissato la discussione dei ricorsi proposti dagli imputati per il 24 febbraio.
Con questa provvidenziale sentenza la Consulta ha sbarrato la strada all’accertamento giudiziario ed ha praticamente imposto il proscioglimento degli imputati, legittimando l’uso strumentale del segreto di Stato, che in questo caso è stato platealmente piegato al fine di garantire agli 007 italiani quella immunità per i crimini commessi nell’esercizio delle loro funzioni che la legge non può ammettere. Infatti mai nessuna norma di legge in Italia ha autorizzato i servizi segreti a compiere crimini per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, cioè delitti di Stato. Tant’è vero che le cronache della “prima Repubblica”, dal “Piano solo” a “Gladio”, sono costellate di incidenti (giudiziari) di percorso, a cominciare dall’arresto del gen. Miceli, il 31 ottobre 1974, nell’ambito del processo sulla “rosa dei venti”.
Proprio per evitare che gli 007 italiani venissero esposti a pericoli di “persecuzione giudiziaria”, quando è venuta in discussione la legge di riforma organica dei servizi di informazione, si è posto il problema di garantire agli agenti segreti uno spazio di immunità, le c.d. “garanzie funzionali” per consentire l’esercizio del loro mestiere senza tema di incorrere nei rigori della legge. L’art. 17 della L. 124/2007 prevede che, ricorrendo determinate circostanze, non sono punibili gli agenti che abbiano realizzato condotte vietate dalla legge penale, purchè non si tratti di “delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone”.
La legge italiana, quindi, a differenza di altri ordinamenti, non
attribuisce agli agenti italiani la licenza di uccidere, né di rapire,
ne di torturare alcuno, quand’anche ciò dovesse derivare
dall’adempimento di obblighi assunti in sede internazionale. Del resto
il sequestro di Abu Omar non sarebbe stato in ogni caso ammissibile
perché la “sparizione forzata” di persone è un crimine contro l’umanità
previsto dall’art. 7 dello Statuto della Corte penale internazionale.
Proprio perché la sparizione forzata di persone non può rientrare nei
compiti istituzionali dei servizi segreti, la Corte di Cassazione aveva
osservato che “il segreto può coprire soltanto operazioni del servizio
di informazione debitamente disposte e/o approvate dal Direttore dello
stesso e che rientrino nella finalità istituzionali del servizio stesso
ma non la condotta illegale posta in essere da singoli agenti del
servizio che abbiano partecipato a titolo individuale ad una operazione
della CIA.” Tali conclusioni risultavano confermate anche dal fatto che
il Presidente del Consiglio (Berlusconi) con una nota dell’11 novembre
2005 aveva escluso ogni coinvolgimento del Sismi e del Governo italiano
nel sequestro Abu Omar.
Cosa fa la Consulta per ribaltare il principio di diritto, così auto evidente, dichiarato dalla Corte di Cassazione? Censura la Cassazione lasciando intendere che Berlusconi ha dichiarato il falso quando ha rivendicato l’estraneità del Sismi e del Governo italiano alla “sparizione forzata” di Abu Omar ed esclude che la collaborazione degli ufficiali del Sismi con gli agenti della CIA (condannati con sentenza passata in giudicato) sia frutto di deviazioni individuali, ricollocandola nell’ambito delle attività istituzionali del servizio, sulle quali legittimamente il Governo può apporre il segreto per sbarrare la strada all’accertamento giudiziario.
Se non fosse stata un’attività istituzionale – argomenta argutamente la Consulta - il Governo non avrebbe potuto opporre il segreto di Stato perchè la legge di riforma dei servizi di informazione stabilisce che non possono formare oggetto del segreto i fatti, le notizie o i documenti relativi alle condotte poste in essere dagli agenti segreti in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei Servizi. Quindi la conseguenza logica di tale premessa è che se il Governo ha ritenuto di opporre più volte il segreto di Stato per sbarrare la strada all’autorità giudiziaria, è del tutto evidente che l’operazione Abu Omar non riguarda condotte “extrafunzionali”. In sostanza l’argomento è questo: se la legge esclude che ci possa essere una causa di giustificazione per delitti come le sparizioni forzate, e vieta al Presidente del Consiglio di opporre il segreto quando vengono commesse condotte non autorizzabili, allora se il Governo ha opposto il segreto vuol dire che le condotte in questione rientravano nelle funzioni del servizio.
In altre parole, le sparizioni forzate sono operazioni non consentite
agli 007, tanto che è vietato al governo di opporre il segreto, ma se
il Governo oppone il segreto vuol dire che queste operazioni non sono
vietate. Un paradosso perfetto degno del comma 22 di Joseph Heller:
“«”Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo,
ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo”.»
Peccato che in questo modo vengono aggirati i limiti delle cause di
giustificazione posti dalla legge di riforma dei servizi e si consente
al Governo di garantire l’immunità ai suoi agenti opponendo il segreto
su operazioni criminali malgrado la legge lo vieti.Il risultato è che
attraverso questo modo di procedere obliquo, la Consulta si è arresa
alla ragione di Stato fino al punto da sdoganare il “delitto di Stato”.
Comunque non c’è da preoccuparsi perchè la sentenza ha precisato che
ciò può avvenire solo: “a condizione che gli atti e i comportamenti
degli agenti siano oggettivamente orientati a tutela della sicurezza
dello Stato”.
Come dubitarne?