LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

di Carlo Diana - 26/03/2009
Certezza della pena e incertezza della legge

Ill.mo  Sig. Presidente della Repubblica.

La nostra Costituzione è una tutela forte dello  stato di diritto democratico e solidale in cui tutti noi crediamo. La legalità è il fondamento su cui poggia tutta la convivenza civile.  Una legalità sostanziale ispira costantemente  ogni passaggio della nostra Carta, consegnata nelle mani del legislatore ordinario all’indomani della sua approvazione. Una delle più evolute nel  mondo occidentale e tra i paesi europei  in tema di tutela dei diritti umani. Liberale e solidale, il tracciato dei valori fondativi ispirati alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, riassunti nella successiva  Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948. Principi e valori che gli stati europei adottarono con l’adesione alla Convenzione europea dei diritti umani del 1950. Riassumo i passaggi decisivi della genesi normativa perché nella    legge quale strumento  di  certezza e di  universalità  fonda   l’attuazione dei due cardini portanti della  nostra Costituzione:   principi liberali e solidali.

In questi giorni non si fa che discutere della certezza della pena, più che della certezza del diritto.  L’aspetto sanzionatorio dell’universo normativo ha rubato l’immaginario degli italiani. Lei per primo, Sig. Presidente, ha ritenuto necessario intervenire censurando in modo netto ed inequivocabile la deriva razzista, sessista e discriminatoria segnata da recenti eventi di cronaca. E’ quindi un pericolo che Lei intravede se organi istituzionali, politici e di stampa fomentano il senso della paura nella convivenza sociale per giustificare un grado sempre più crescente di limitazione della libertà e di invasione nella sfera intima del cittadino, fin dentro il suo corpo. Mentre organi di stampa e parte delle  istituzioni  fomentavano  la paura collettiva, additando nello stupro e nello straniero il germe del male, studi e ricerche scientifiche, a volte condotte da associazioni per la tutela della donna, sostenevano che i reati nelle città sono  generalmente  diminuiti dallo scorso anno, che la violenza sessuale  pure segna una vistosa flessione. Ma è bastata la concentrazione mediatica attorno a due casi per far scattare l’allarme sociale. Da lì la reazione dello Stato, a mio parere   spropositata e consolatoria. Se ne ricava che  il provvedimento  non conteneva in sé i requisiti della necessità e della urgenza. Parlo del “decreto sicurezza”. In poche ore si è scardinato  un sofisticato meccanismo   carcerario e della esecuzione della pena, frutto di preziosi studi interdisciplinari condotti per anni ed indirizzati proprio alla tutela dell’ordine pubblico, attraverso il recupero e la risocializzazione del condannato. Mi riferisco alla c.d. legge Gozzini, un altro esempio di grande civiltà giuridica del nostro paese che va sommato ai delicati  equilibri istituzionali previsti dalla nostra Costituzione che fa dell’Italia    un’avanguardia giuridica invidiata dal mondo intero. Non a caso, forse,  si tenta di scardinarla per via “ordinaria” ed in modo  silente.

In più, l’inopportuno “decreto” viene varato sull’onda della emotività collettiva,   proprio mentre in commissione giustizia era già in discussione il più organico disegno di legge che meglio avrebbe disciplinato la materia.

 

Ma ciò che più duole, Sig. Presidente, è notare come quei principi contenuti nelle “Convenzioni” e nelle “Dichiarazioni”  appena   richiamate siano stati disattesi  per decreto legge.  Per come lo Stato italiano   abbia sostanzialmente  violato   il principio della irretroattività della legge penale.

Chiarisco meglio. L’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 , così recita:

 “La Legge deve stabilire solo le pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.”

Ed ancora, la  DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI,  Parigi 10 dicembre 1948, con i  due commi dell’art. 11 ammonisce:

 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale
. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Infine, l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti umani del 1950,  anch’esso in due commi, prevede:

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.”

In quei contesti normativi “superiore” e “ più grave” con riferimento alla pena, non può che ritenersi una tutela di diritto sostanziale. Sia la “Dichiarazione” che la “Convenzione” intendono tutelare le persone ed i cittadini sulla “certezza del diritto”,  affinché   tutto l’universo normativo che abbia efficacia diretta ed indiretta   sui diritti,  sugli obblighi e sulle sanzioni, sia riferibile esclusivamente  al momento della azione. Al momento, cioè, nel quale l’atto omissivo  o commissivo viene compiuto.   E non importa se la  mera previsione normativa  resta inalterata  nella quantità della pena (legge penale), se poi la modalità per la sua effettiva espiazione muta in modo vigorosamente  peggiorativo (c.p.p. ed altre leggi), affinché si possa  pacificamente affermare che la certezza della legge” ha subito un grave pregiudizio. “Dichiarazione” e “Convenzione” tutelano l’essere umano in quanto tale e le pene alle quali   si riferiscono sono quelle di fatto erogate, non già il valore nominale di esse contenuto nel tessuto normativo di un ordinamento. Scontare due anni di detenzione all’interno di un carcere, spesso senza neppure la garanzia  dei minimi requisiti di vivibilità, è pena  molto diversa da quella scontata in affidamento ai servizi sociali o per mezzo di misure alternative previsti dalla legge Gozzini.

Se dobbiamo sostenere di vivere in un paese civile dove lo Stato fonda la sua autorità nella “certezza della legge”, dobbiamo anche poter dire che una trasgressione non può essere punita  - in modo effettivo,  sostanziale – da una norma successiva. Questo non può accadere neppure negli stati dichiaratamente “religiosi” .  E’ altresì irrilevante se il “decreto sicurezza” apporta variazioni ad articoli del codice di procedura penale e non già al codice penale. E’ questa, a mio avviso, una constatazione del tutto inefficace se per un fatto commesso quando  era pienamente in vigore la legge Gozzini, il condannato si trovi oggi a scontare una pena definita nella sua modalità esecutiva e sostanziale da una norma successiva. E siccome la stessa  legge Gozzini ha subito nel tempo diverse modifiche,  capita che il responsabile di un reato commesso vigente quella legge, si sia trovato nel tempo ad espiare tutta o parte della  pena in modo sostanzialmente peggiorativo rispetto all’originaria previsione normativa. Se proprio si volesse  estrarre un principio da come la successione della legge penale o di sostanziale rilievo penale, viene interpretata nel nostro paese, l’unico estraibile sarebbe quello della “incertezza del diritto”.  Va da sé che la “certezza della pena”, tanto osannata  quale panacea della sicurezza, cede   ogni  vincolo di naturale familiarità civica e giuridica    se la madre, la legge, resta incerta.

 Distinti saluti

Carlo Diana


 

 

 

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