Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica.
La nostra Costituzione è una tutela forte dello stato di diritto democratico e solidale in cui tutti noi crediamo. La legalità è il fondamento su cui poggia tutta la convivenza civile. Una legalità sostanziale ispira costantemente ogni passaggio della nostra Carta, consegnata nelle mani del legislatore ordinario all’indomani della sua approvazione. Una delle più evolute nel mondo occidentale e tra i paesi europei in tema di tutela dei diritti umani. Liberale e solidale, il tracciato dei valori fondativi ispirati alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, riassunti nella successiva Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948. Principi e valori che gli stati europei adottarono con l’adesione alla Convenzione europea dei diritti umani del 1950. Riassumo i passaggi decisivi della genesi normativa perché nella legge quale strumento di certezza e di universalità fonda l’attuazione dei due cardini portanti della nostra Costituzione: principi liberali e solidali.
In questi giorni non si fa che discutere della certezza della pena, più che della certezza del diritto. L’aspetto sanzionatorio dell’universo normativo ha rubato l’immaginario degli italiani. Lei per primo, Sig. Presidente, ha ritenuto necessario intervenire censurando in modo netto ed inequivocabile la deriva razzista, sessista e discriminatoria segnata da recenti eventi di cronaca. E’ quindi un pericolo che Lei intravede se organi istituzionali, politici e di stampa fomentano il senso della paura nella convivenza sociale per giustificare un grado sempre più crescente di limitazione della libertà e di invasione nella sfera intima del cittadino, fin dentro il suo corpo. Mentre organi di stampa e parte delle istituzioni fomentavano la paura collettiva, additando nello stupro e nello straniero il germe del male, studi e ricerche scientifiche, a volte condotte da associazioni per la tutela della donna, sostenevano che i reati nelle città sono generalmente diminuiti dallo scorso anno, che la violenza sessuale pure segna una vistosa flessione. Ma è bastata la concentrazione mediatica attorno a due casi per far scattare l’allarme sociale. Da lì la reazione dello Stato, a mio parere spropositata e consolatoria. Se ne ricava che il provvedimento non conteneva in sé i requisiti della necessità e della urgenza. Parlo del “decreto sicurezza”. In poche ore si è scardinato un sofisticato meccanismo carcerario e della esecuzione della pena, frutto di preziosi studi interdisciplinari condotti per anni ed indirizzati proprio alla tutela dell’ordine pubblico, attraverso il recupero e la risocializzazione del condannato. Mi riferisco alla c.d. legge Gozzini, un altro esempio di grande civiltà giuridica del nostro paese che va sommato ai delicati equilibri istituzionali previsti dalla nostra Costituzione che fa dell’Italia un’avanguardia giuridica invidiata dal mondo intero. Non a caso, forse, si tenta di scardinarla per via “ordinaria” ed in modo silente.
In più, l’inopportuno “decreto” viene varato sull’onda della emotività collettiva, proprio mentre in commissione giustizia era già in discussione il più organico disegno di legge che meglio avrebbe disciplinato la materia.
Ma ciò che più duole, Sig. Presidente, è notare come quei principi contenuti nelle “Convenzioni” e nelle “Dichiarazioni” appena richiamate siano stati disattesi per decreto legge. Per come lo Stato italiano abbia sostanzialmente violato il principio della irretroattività della legge penale.
Chiarisco meglio. L’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 , così recita:
“La Legge deve stabilire solo le pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.”
Ed ancora, la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, Parigi 10 dicembre 1948, con i due commi dell’art. 11 ammonisce:
1.
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che
la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per
la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un
comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale.
Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella
applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Infine, l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti umani del 1950, anch’esso in due commi, prevede:
“1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.”
In quei contesti normativi “superiore” e “ più grave” con riferimento alla pena, non può che ritenersi una tutela di diritto sostanziale. Sia la “Dichiarazione” che la “Convenzione” intendono tutelare le persone ed i cittadini sulla “certezza del diritto”, affinché tutto l’universo normativo che abbia efficacia diretta ed indiretta sui diritti, sugli obblighi e sulle sanzioni, sia riferibile esclusivamente al momento della azione. Al momento, cioè, nel quale l’atto omissivo o commissivo viene compiuto. E non importa se la mera previsione normativa resta inalterata nella quantità della pena (legge penale), se poi la modalità per la sua effettiva espiazione muta in modo vigorosamente peggiorativo (c.p.p. ed altre leggi), affinché si possa pacificamente affermare che la “certezza della legge” ha subito un grave pregiudizio. “Dichiarazione” e “Convenzione” tutelano l’essere umano in quanto tale e le pene alle quali si riferiscono sono quelle di fatto erogate, non già il valore nominale di esse contenuto nel tessuto normativo di un ordinamento. Scontare due anni di detenzione all’interno di un carcere, spesso senza neppure la garanzia dei minimi requisiti di vivibilità, è pena molto diversa da quella scontata in affidamento ai servizi sociali o per mezzo di misure alternative previsti dalla legge Gozzini.
Se dobbiamo sostenere di vivere in un paese civile dove lo Stato fonda la sua autorità nella “certezza della legge”, dobbiamo anche poter dire che una trasgressione non può essere punita - in modo effettivo, sostanziale – da una norma successiva. Questo non può accadere neppure negli stati dichiaratamente “religiosi” . E’ altresì irrilevante se il “decreto sicurezza” apporta variazioni ad articoli del codice di procedura penale e non già al codice penale. E’ questa, a mio avviso, una constatazione del tutto inefficace se per un fatto commesso quando era pienamente in vigore la legge Gozzini, il condannato si trovi oggi a scontare una pena definita nella sua modalità esecutiva e sostanziale da una norma successiva. E siccome la stessa legge Gozzini ha subito nel tempo diverse modifiche, capita che il responsabile di un reato commesso vigente quella legge, si sia trovato nel tempo ad espiare tutta o parte della pena in modo sostanzialmente peggiorativo rispetto all’originaria previsione normativa. Se proprio si volesse estrarre un principio da come la successione della legge penale o di sostanziale rilievo penale, viene interpretata nel nostro paese, l’unico estraibile sarebbe quello della “incertezza del diritto”. Va da sé che la “certezza della pena”, tanto osannata quale panacea della sicurezza, cede ogni vincolo di naturale familiarità civica e giuridica se la madre, la legge, resta incerta.
Distinti saluti
Carlo
Diana