Per una legge elettorale democratica

di Alfiero Grandi e Felice Besostri - ilmanifestoinrete.it - 18/12/2020
Le lettera inviata da Alfiero Grandi e Felice Besostri del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Interni, al Ministro per i rapporti con il parlamento, al Presidente e ai capigruppo della Camera dei Deputati e alla Presidente e ai capigruppo del Senato della Repubblica.

Premesso che Il direttivo del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale ha espresso una forte preoccupazione per il blocco delle iniziative parlamentari per l’approvazione di una nuova legge elettorale e che il rinvio dell’approvazione di una nuova legge elettorale ha portato alla conseguenza grottesca che il Governo ha avviato la ridefinizione dei collegi e delle circoscrizioni elettorali, vista l’entrata in vigore del taglio del parlamento (5/11/ 2020) e quindi della collegata legge elettorale, votata nel maggio 2019.

Sottolineato che senza una nuova legge elettorale ci troveremo a votare con le regole ancora più maggioritarie della legge del maggio 2019 che renderebbero il parlamento ancora meno rappresentativo della volontà delle elettrici e degli elettori, al punto che con il 35/40 % dei voti una coalizione avrebbe la maggioranza in parlamento, pur rappresentando una minoranza di elettori, comunque sufficiente per modificare la Costituzione, rendendo possibile anche stravolgere la Carta e imporre il presidenzialismo.

La maggioranza attuale si era impegnata, durante la campagna referendaria, ad approvare una nuova legge elettorale per superare almeno alcune storture provocate dal taglio del parlamento, ma finora è tutto bloccato e la proporzionalità non garantita.  

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale rivendica con urgenza l’approvazione di una legge elettorale proporzionale che consenta ai cittadini di scegliere direttamente i loro rappresentanti, superando le liste bloccate di nominati dall’alto, obiettivo che si può raggiungere con modalità diverse. Del resto le leggi elettorali dovrebbero essere approvate, secondo il Codice di Buona Condotta in materia elettorale del Consiglio d’Europa, almeno 12 mesi prima della data delle elezioni.

Per queste ragioni dobbiamo esprimere grande preoccupazione che in assenza di una nuova legge elettorale si proceda verso l’approvazione del decreto attuativo della legge stessa rideterminando collegi uninominali e circoscrizioni accentuando il carattere maggioritario della legge elettorale attuale.

Resta inteso che ci riserviamo in altra sede di ricorrere successivamente contro gli elementi di incostituzionalità della legge elettorale vigente, legge n. 165/2017 con le modifiche del maggio 2019, ove restasse in vigore (liste totalmente bloccate, voto congiunto obbligatorio di liste plurinominali e candidati uninominali, premio di maggioranza nascosto nei meccanismi elettorali e nel decreto attuativo, mancato rispetto delle percentuali dei seggi proporzionali e maggioritari).

In questa sede chiediamo che venga corretto il decreto attuativo della legge n.51 del 2019 per gli aspetti di seguito indicati per evitare che risulti al di fuori dei principi della delega:

1) Teramo, provincia abruzzese è stata spartita tra Pescara e l’Aquila, un caso da manuale, che rischia di diventare un simbolo provocato dal taglio lineare dei parlamentari in un sistema misto di collegi uninominali maggioritari e collegi plurinominali proporzionali.

 Con 14 seggi i 3/8 uninominali calcolati ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) n. 1) della legge n.51/2019[1], sarebbero stati 5, per 4 province, di cui 3 con popolazione equivalente (L’Aquila 296.491, Pescara 318.678, Teramo 307.412), tutte comprese nello scostamento del 20% ammesso in più o in meno.  In effetti l’obiettivo di ridurre il numero dei parlamentari avrebbe richiesto di affrontare il problema della rappresentanza territoriale per stabilire una percentuale di riduzione e criteri di arrotondamento più equilibrati ovvero assumere la decisione di una legge elettorale integralmente proporzionale, che presenta minori problemi, se non prevede soglie d’accesso o molto ridotte tra l’1 e il 2 per cento.

2) La Circoscrizione estero ridotta da 12 a 8 alla Camera e da 6 a 4 al Senato ha subito una riduzione che non ha tenuto conto che al Senato la legge27 dicembre 2001, n. 459, prevede 4 circoscrizioni che hanno diritto di eleggere almeno un senatore, con la conseguenza che ora i 277.997 elettori italiani di Africa, Asia, Oceania e Antartide avranno un rappresentante come i 2 685 815 italiani della circoscrizione Europa.

3) La legge n. 482/1999 ha dato attuazione all’art. 6 Cost. e alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, ratificata il 28 agosto 1997, n. 302, ma l’Italia è inadempiente rispetto alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, dopo 22 anni dall’entrata in vigore ancora non ratificata. La distinzione tra lingue minoritarie riconosciute dalla legge n.482/1999 e quelle contemplate dall’art. 14 bis del dpr n. 361/1957, come modificato dall’art. 1 c. 7 della legge n. 165/2017 non è stata colta dal Governo, come si desume dalla p. 2 cpv VI e dalla p. 16 alinea I della Relazione illustrativa.

In Regioni a statuto ordinario ci sono minoranze linguistiche storiche della stessa consistenza della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia, che, se non fossero state decimate dall’emigrazione, sarebbero rilevanti come insediamento territoriale. Basta pensare agli albanofoni di Calabria, agli occitani delle Valli piemontesi e ai grecanici del Salento e del Reggino.

La scarsa conoscenza delle minoranze linguistiche degli estensori dello “Schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi” è rivelato dal Prospetto 20.3-Senato della Repubblica. Elementi definitori della geografia elettorale della circoscrizione Sardegna pag. 344. In grande evidenza si nota un chiaro NO alla voce “Minoranze linguistiche riconosciute”, che sono invece due la maggiore, quella sarda e quella catalana, lingua ufficiale della Comunità autonoma di Catalogna. Quando si è parlato del Friuli-VG (p. 16 Relaz. Ill.va) si è parlato, errando, solo della minoranza slovena, il 50% dei comuni censiti con presenza slovena sono nell’ex Provincia di Udine, non è perciò esatto che è stata concentrata nella circoscrizione che comprende le ex province di Trieste e Gorizia. Non una parola sulla minoranza friulana, la seconda minoranza riconosciuta, dopo la sarda, ma di gran lunga più numerosa della tedesca.

4) La parte più importante dello Schema di decreto legislativo è la suddivisione dei collegi in uninominali e plurinominali, nel complesso e nelle singole circoscrizioni, di norma regionali alla Camera, ad eccezione di Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, e sempre al Senato.

Alla Camera i seggi da attribuire in Italia sono 392, cioè 400 – 8 seggi della Circoscrizione estero, la ripartizione tra uninominali maggioritari e plurinominali proporzionali è indicata per ogni circoscrizione nella Tavola 1 (p.6 Rel. Ill.va) in 147 uninominali e 245 plurinominali, che corrispondono nel loro complesso al riparto previsto: 1/8 di 392= 49, quindi 3/8 (49×3) =147 e 5/8 = 245.

Al Senato i seggi elettivi sono 196, cioè 200-4 seggi C.E., ripartiti in 74 uninominali e 122 plurinominali (Tavola 2, p. 8 Rel. Ill.va), anche loro corrispondenti nel complesso alla percentuale tra maggioritari e proporzionali, poiché 1/8 di 196=24,5, quindi 3/8 (24,5×3) =73,5 e 5/8=122,5. Qui il legislatore delegato ha compiuto una scelta a favore del maggioritario, perché ben potevano essere 73 uninominali e 123 plurinominali. Una scelta non obbligata dalla norma sull’arrotondamento prevista dal legislatore, che all’art. 2 c.1, lett. a) n. 1) della legge n. 51/2019 aveva deliberato: «Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari  ai  tre  ottavi  del  totale  dei  seggi  da   eleggere   nelle circoscrizioni  regionali,   con   arrotondamento   all’unità   più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione», poiché l’arrotondamento all’unità superiore in caso di equidistanza è solo una consuetudine matematica non vincolante Il legislatore delegato è vincolato dalla “determinazione di principî e criteri direttivi” ex art. 76 Cost., che spettano esclusivamente al Parlamento. La norma relativa al Senato favorisce il maggioritario nello stabilire l’arrotondamento all’unità più prossima, invece, che all’unita inferiore come alla Camera, e prevedendo che vi debba essere obbligatoriamente un seggio uninominale in ogni circoscrizione, questa scelta anomala di due criteri di arrotondamento diversi nelle due Camere andava riequilibrata per rispettare il principio generale della prevalenza del proporzionale 5/8 è maggiore di 3/8. L’uninominale del Senato è favorito già dall’art. 57 c. 3 Cost., che assegna direttamente al Molise 2 seggi senatoriali fissi, unica Regione con la Val d’Aosta a non subire alcun taglio. Senza la disposizione speciale, con i criteri Camera il Molise avrebbe avuto 2 seggi plurinominali, poiché i 3/8 di 2 [(2:8) x 3] =0,75, quindi 0 è l’unità inferiore, invece ne avrà 1, l’altro è solo formalmente plurinominale perché elegge un solo senatore con la maggioranza relativa. Con il criterio Camera di un collegio plurinominale con 2 seggi, come in Umbria a Basilicata, ci sarebbe stata una rappresentanza plurale e più rispettosa dell’eguaglianza del voto.

 Lo squilibrio a favore dell’uninominale maggioritario è rafforzato dal secondo periodo dell’art. 2 c. 1, lett. a) l.n. 51/2019, di modifica dell’art. 1 c. 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533: “Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol.” Senza la norma speciale al Trentino-A.A./S, applicando la regola Senato, sarebbero spettati percentualmente 2 collegi uninominali su 6, altrimenti con la riserva di un seggio uninominale per circoscrizione 1 per ogni Provincia autonoma su 3. Un’incongruenza dopo avere equiparato le province autonome di Bolzano e Trento per il numero minimo di senatori ridiventano Regione Trentino-A.A./S, per beneficiare di altra norma speciale, un vero e proprio escamotage per sfuggire al taglio del 36,50%,  come la sottrazione di 4 seggi dal proporzionale a favore del maggioritario, che aggiunti  quello guadagnato con l’arrotondamento a 74 e quello del Molise (in realtà 2 perché è previsto 1 collegio plurinominale con un solo seggio, quindi non proporzionale)  fanno 6/7 in più, 7/8, se si calcola anche il seggio della Valle d’Aosta, su 196 seggi sono il 3,57% con 7 e il 4,08% con 8. Il Molise presenta un’altra anomalia, anche alla Camera, poiché con 2 seggi e l’arrotondamento all’unità inferiore doveva avere un collegio plurinominale che eleggeva 2 seggi, invece ha un collegio uninominale maggioritario e un collegio plurinominale non proporzionale perché elegge un solo seggio. Un’altra circoscrizione alla Camera non rispetta il rapporto tra proporzionale e maggioritario, il Trentino-A.A./S, con 7 deputati, 4 uninominali maggioritari 3 seggi proporzionali.

5) Infine è necessario ristabilire l’impugnabilità delle operazioni elettorali preparatorie per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, già prevista dalla legge di delegazione del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, rafforzata dalla previsione in norma regolamentare parlamentare, che non si procede a convalida dei parlamentari proclamati in presenza di remissione di norme  alla Corte Costituzionale e/o che la remissione sospenda il termine per i ricorsi alla Giunta delle elezioni della Camera di pertinenza e la decisione per quelli già radicati.

Per lo stesso fine bisogna equiparare, anche in via giurisprudenziale, come è avvenuto per l’Ufficio Centrale per i referendum, che gli Uffici Elettorali Centrali o Regionali, che proclamino membri di assemblee rappresentative elettive, composti integralmente da magistrati, possano rimettere norme della legge elettorale alla Corte Costituzionale. Inoltre, visti gli artt. 54 e 93 Cost., che l’Avvocatura dello Stato, che rappresenta ex lege il Governo nei giudizi elettorali, per resistere alla richiesta di remissione deve ottenere specifica deliberazione del Governo, che se ne assume la responsabilità, dal momento che il Parlamento e il Presidente della Repubblica non possono essere evocati in giudizio e l’interesse pubblico potrebbe essere rappresentato dall’intervento facoltativo del PM, al cui ufficio vanno notificati gli atti introduttivi dei giudizi in materia elettorale. Come si piò constatare senza introdurre norme di rango costituzionale sarebbe ora di attuare la Costituzione, invece, che cambiarla.

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