AUTONOMIA DIFFERENZIATA. Il d.d.l. del Governo contro il Parlamento

di Carlo Di Marco Leone - carlodimarcoleone.com - 08/02/2023
Siamo andati davvero oltre la forma di governo costituzionale. Il delirio secessionista non ha eguali e ha come alleati (questo non dobbiamo mai stancarci di dirlo) la pessima riforma del Titolo V del 2001; il sistema elettorale antidemocratico; il dimezzamento del numero dei parlamentari

La proposta Calderoli approvata dal Governo nei giorni scorsi non mi ha sorpreso: la trasformazione della forma di Governo a Costituzione invariata, ormai da decenni, rappresenta un processo che sembra inarrestabile. Esso si sviluppa anche con la complicità delle forze politiche che a parole si proclamano contrarie, ma nei fatti l’hanno favorito. Continueranno a favorirlo? Lo vedremo, ma per ora il d.d.l. Calderoli insieme ai commi 791-802, art. 1 della legge di bilancio 2023 rappresentano per quel processo due tappe fondamentali e significative.

Sul procedimento di approvazione delle intese fra Stato e regioni promotrici, ad esempio (tenuto conto, come sappiamo, che l’intesa è preordinata) si prevedono due fasi: 1) – lo schema d’intesa preliminare; 2) – quello dell’intesa definitiva. In entrambe, protagonisti quasi esclusivi sono il Ministro delegato per gli affari regionali e il Governo; il Parlamento è confinato in un posto marginale e ambiguo.

Vediamo come funziona: il Ministro propone l’intesa preliminare al Consiglio dei Ministri; una volta deliberata, alla Conferenza unificata è posto il limite di trenta giorni per esprimere il suo parere; decorsi i trenta giorni (anche senza parere della Conferenza) lo schema preliminare è trasmesso alle Camere «per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare». Fermiamoci un attimo a riflettere. Quali sono gli organi parlamentari che emanano atti di indirizzo? Le Camere. Queste lavorano secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti parlamentari (approvati a maggioranza assoluta dei componenti: art. 64, c. 1 Cost.), dunque, come è pensabile porre il termine di sessanta giorni al Parlamento? Non solo, ma (cosa più grave) come è pensabile che il Governo possa porre termini di qualsiasi genere al Parlamento? In una forma di Governo parlamentare in cui il Parlamento prevale sul Governo è il primo che pone termini al Governo, non il contrario (si pensi all’istituto della delega legislativa, artt. 76 e 77, co. 1, Cost.). Tanto più che, passati i sessanta giorni, il Governo si sente autorizzato a procedere anche senza gli atti di indirizzo del Parlamento. Si dice, infatti, al comma 5 dell’art. 2 che «comunque, una volta decorso il termine di sessanta giorni, predispone (il Presidente del Consiglio dei ministri) lo schema di intesa definitivo». Questo è poi trasmesso alle regioni interessate per la loro approvazione definitiva e qui sorge un altro dubbio: vero che questi passaggi sono sempre concertati, ma cosa accadrebbe se la regione interessata non approvasse lo schema di intesa definitiva? In particolare, quale sarebbe il peso degli atti di indirizzo del Parlamento ove forniti nell’arco dei sessanta giorni paradossalmente fissati dal Governo al Parlamento?

In realtà è il Governo che conduce la concertazione sin dal primo momento e difficilmente si arriverebbe a uno schema di intesa definitiva che non vada bene alle regioni interessate; inoltre, l’ipotesi che il Parlamento emani atti di indirizzo contrari agli interessi delle regioni che promuovono è piuttosto remota. Ove il dibattito parlamentare dovesse diventare ostativo, infatti, la maggioranza di Governo avrebbe i numeri sufficienti per far rispettare il termine di sessanta giorni o farli trascorrere inutilmente. Non potrebbe che essere così in un Parlamento dimezzato e formato prevalentemente da fiduciari delle segreterie dei partiti di Governo per via di questo sistema elettorale antidemocratico.

Veniamo ai LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni). Sul processo di definizione dei LEP, infatti, il paradosso è duplice e perfino più evidente. L’art. 3 del d.d.l. Calderoli, infatti, conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri (con DPCM) il potere di definire i LEP (come d’altronde già stabilito nella legge di bilancio 2023) e al Parlamento il compito di legiferare per stabilire (anzi “indicare”) le materie o ambiti di materia per i LEP. Lo schema di decreto (qui viene il bello) è trasmesso alle Camere per acquisirne il “parere” entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il decreto previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Orbene, oltre che fissare ancora termini temporali al Parlamento da parte del Governo come paradossalmente avviene per le intese, mi chiedo: dove si è mai visto che il Parlamento possa svolgere funzioni consultive a favore del Governo? Forse potrebbero, in parte, le commissioni parlamentari permanenti ma, da un lato, questo non è specificato (nel testo in esame sono fatti blandi riferimenti alle “Camere”, quindi alle Assemblee elettive), dall’altro, il parametro costituzionale inequivocabilmente si trova nell’art. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione secondo cui «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

Avendo in così tanto dispregio il Parlamento che pure ha perso la sua popolare rappresentatività, non v’è chi non veda che siamo andati davvero oltre la forma di governo costituzionale. Il delirio secessionista non ha eguali e ha come alleati (questo non dobbiamo mai stancarci di dirlo) la pessima riforma del Titolo V del 2001; il sistema elettorale antidemocratico; il dimezzamento del numero dei parlamentari.

In realtà, quando tutto sembra perduto, insegnava Gramsci, è solo giunto il momento di ricominciare da capo. La strada che si indica, pertanto, è quella di una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare (www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it). Non sembra ce ne siano altre.

 

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