All'articolo 3 si legge: "E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino alla fine dell'udienza preliminare."
Prima di questa fine possono passare mesi, e in qualche caso anni, in cui vige l'imperio del silenzio assoluto. C'è un reato ma il cittadino non deve saperlo. C'è l'inizio di un procedimento ma il cittadino deve ignorarlo. Non deve conoscerne il contenuto nemmeno per riassunto. Lo Stato stende un velo di nebbia su fatti che dovrebbero essere sottoposti all'opinione pubblica. Questa viene intenzionalmente tenuta all'oscuro. E' facile intuire quali possano essere le conseguenze quando il reato è di evidente interesse sociale. Immaginiamo un crack finanziario che coinvolga migliaia di persone che potrebbero ricavare un vantaggio dal sapere in modo tempestivo di essere vittime di quel reato. Potranno saperlo solo con grande ritardo, quando forse i tentativi di autodifesa dal danno saranno inutili.
Sempre all'articolo 3 si legge. "Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati."
Un interpretazione benevola potrebbe vedere in questa frase il tentativo di difendere il magistrato inquirente in procedimenti che possono essere pericolosi per la sua incolumità. Può darsi che ci sia anche questo effetto, che è di sicuro involontario. L'intenzione dichiarata è impedire il protagonismo pubblico dei magistrati, i quali sarebbero alla ricerca perenne della notorietà. Ma per impedirla il legislatore non sa trovare altro mezzo che rendere il magistrato un inquisitore ignoto. Lo Stato indaga e istruisce procedimenti attraverso uomini senza nome e volto. L'azione della giustizia è anonima, invisibile. Non so se chi ha immaginato questa norma abbia valutato l'atmosfera da inquisizione che essa apre.
La trasparenza è un carattere regolato e consuetudinario della democrazia. Se i procedimenti giudiziari si aprono al buio e proseguono nel buio, la trasparenza viene meno e la democrazia è intaccata.