L’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione con ordinanza 6 febbraio ha dichiarato legittima la richiesta avanzata dai 15 volenterosi, e ha riformulato il quesito. La pronuncia, ampiamente motivata, si fonda primariamente sugli argomenti che ho esposto in più articoli su queste pagine.
In specie, la Corte nega che la richiesta da parte di uno dei soggetti di cui all’art. 138 della Costituzione precluda, precedendole, quelle di altri soggetti previsti dalla norma, purché presentate entro i tre mesi consentiti. Ricorda (p. 6-7) di non aver ritenuto la prima richiesta dei parlamentari – del 4 novembre – preclusiva di quelle successive del 5, 6 e 7 novembre. Tutti i soggetti – parlamentari, Consigli regionali, 500 mila elettori – hanno pari titolarità. Anzi, la Corte coglie l’indebito vantaggio che diversamente sarebbe dato ai parlamentari (p. 13). Esclude in particolare, per la specifica ratio sottesa alla indicazione di ciascun soggetto, che richieste successive alla prima siano inutili (p. 19-20).
La Corte si mostra consapevole della difficile compatibilità della legge 352/1970 con l’art. 138 della Costituzione. Nota che per l’art. 15 l’esecutivo potrebbe fissare il referendum prima della scadenza dei tre mesi, “con la conseguenza che la funzione di garanzia della ponderazione della legge affidata all’iniziativa delle tre diverse collettività risulterebbe facilmente sacrificabile ad iniziativa dello stesso governo che non ha ottenuto la maggioranza qualificata” (p. 25). Ma l’ordinanza opera solo da presupposto dell’ulteriore svolgimento del procedimento (delibera del Consiglio dei ministri, decreto di indizione). La Corte conferma la legittimità della richiesta dei parlamentari dichiarata il 18 novembre. Riformula invece il quesito allora definito rebus sic stantibus (p. 31). La situazione è modificata dalla dichiarazione di legittimità della richiesta dei 500 mila elettori. Il quesito riformulato indica specificamente gli articoli toccati dalla riforma.
Quali le conseguenze? Due i passaggi essenziali nell’ordinanza. Il primo: “Il ri-esercizio del potere di fissazione del quesito comporta, naturalmente, una nuova attivazione del presupposto per il procedimento di cui all’art. 15, primo e secondo comma,” della legge 352. Il secondo: “Sul punto nulla deve statuirsi da parte di questo Ufficio, spettando alle Autorità indicate dall’art. 15 la gestione di detta fase procedi mentale” (p. 32-33).
Quindi, a seguito dell’ordinanza spetta al Consiglio dei ministri deliberare sulla data, e al presidente della Repubblica procedere a una nuova indizione. Ovviamente – aggiungiamo – nelle finestre temporali previste dalla legge 352, partendo dalla ordinanza del 6 febbraio. Il voto in data 22-23 marzo non rientra nel nuovo calcolo dei tempi.
Invece, il governo integra il quesito, confermando la data già fissata per le urne. Ne viene una voluta illegittimità per il mancato rispetto della tempistica di cui alla l. 352/1970. Sopraggiunge peraltro, come era prevedibile, la firma di Mattarella. Rimane in principio percorribile la via del conflitto in Consulta, da parte dei promotori – ora potere dello Stato – che sono i soli legittimati. È una scelta impegnativa, a cui non possono sottrarsi. Non sfugge che per alcuni potrebbero pesare profili di opportunità. Già si vota il 22 e 23 e non il 1° marzo come era nelle intenzioni. L’ordinanza del 6 febbraio ribadisce gli elementi essenziali di una corretta lettura dell’art. 138 della Costituzione e della l. 352/1970. Non manca una netta critica alla sentenza del Tar del Lazio sul ricorso dei 15 (p. 33-35).
Cosa dobbiamo aspettarci ora dalla destra? Una canea sui magistrati blasfemi, disprezzabili, golpisti, che remano contro il governo? Proni alle petulanti litanie? Nemici occulti della grande riforma? In ogni caso, l’arroganza e l’insipienza politica di Palazzo Chigi hanno dato prezioso supporto ai sostenitori del No. Meloni continui così.


