Riforma della giustizia o attentato alla Costituzione?

di Elio Rindone - Dialoghi Mediterranei, n. 77, gennaio 2026 - 13/01/2026
Se vogliamo un sistema giuridico autonomo, imparziale e in grado di tenere il potere sotto controllo – e non un giudice subalterno alla politica – è fondamentale difendere la separazione dei poteri, che è il pilastro del nostro sistema costituzionale.

Per un’adeguata comprensione e valutazione del disegno di riforma costituzionale, “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte discipli nare”, oggetto dell’imminente referendum, credo che sia necessario inserire questo progetto di riforma, voluto dal governo Meloni, nel relativo contesto storico, non solo esaminando analoghi tentativi, sin qui falliti, ma anche confrontando i sistemi politici che hanno preceduto la nostra attuale democrazia parlamentare.

Dalla monarchia assoluta alla divisione dei poteri La forma di governo che ha dominato in Europa, tra il XVI e il XVIII secolo, è stata la monarchia assoluta: un regime in cui il sovrano detiene tutti i poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) senza limiti o controlli. Potere assoluto significa, in fatti, potere sciolto da ogni vincolo: il sovrano governava direttamente o attraverso

funzionari di sua nomina, come ministri scelti da lui e giudici che obbedivano ai suoi ordini.

 Questo modello politico è stato messo in discussione da Montesquieu (1689-1755) in un’opera, Lo spirito delle leggi (1748), che ha avuto un ruolo fondamentale nella critica dell’assolutismo. Il filosofo francese affermava che, se quei tre poteri sono nelle mani di uno solo, è a rischio la libertà dei cittadini: «Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo […] esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le risoluzioni pubbliche e quello di giudicare i crimini o le controversie tra privati» [1].

Infatti, come un fiume senza argini finisce inevitabilmente per esondare, così «Ogni uomo che abbia potere è portato ad abusarne, e va al di là di ciò che gli è permesso fare». Per evitare tali abusi, è perciò necessario che «il potere arresti il potere», cioè che i tre poteri fondamentali siano affidati a mani diverse, siano indipendenti l’uno dall’altro, in modo che ciascuno di essi possa impedire all’altro di esorbitare dai suoi limiti, e che si possa stabilire un equilibrio per cui ciascuno svolge il proprio compito in autonomia, controllando gli altri per evitarne gli abusi.

Elemento caratterizzante di un regime costituzionale, monarchico o repubblicano che sia, è dunque la separazione dei poteri. E Montesquieu sottolinea, con particolare insistenza, la necessità dell’indipendenza del potere giudiziario: «Il giudice, che è l’interprete delle leggi, non deve mai essere subordinato a chi detiene il potere esecutivo o legislativo».

 Un simile modello si era già affermato, come prassi, in Inghilterra alla fine del XVII secolo – e da quella esperienza Montesquieu aveva tratto ispirazione – ma si realizzerà pienamente negli Stati Uniti e in Francia alla fine del XVIII secolo, e si diffonderà, infine, nell’Europa del XIX e del XX secolo. L’Italia dalla monarchia liberale al regime fascista. Anche in Italia, dunque, il regime in vigore agli inizi del Novecento era, almeno formalmente, una monarchia costituzionale.

 L’indipendenza della magistratura, in realtà, era più teorica che reale, dato che i magistrati dipendevano dal Ministero di Grazia e Giustizia, sia per le nomine che per le carriere, tanto che venivano percepiti come funzionari dell’esecutivo e non come un potere autonomo. Il Pubblico Ministero, in particolare, era gerarchizzato e dipendente dal governo. Sopravvivevano, però, spazi di professionalità tecnica e una certa cultura giuridica liberale, che garantivano qualche residua autonomia dovuta alle tradizioni ottocentesche.

 La situazione cambia, invece, notevolmente durante il ventennio fascista, a cui è perciò opportuno dedicare una particolare attenzione. Infatti, una magistratura – in precedenza non indipendente, influenzata dal governo, ma ancora dotata di una certa professionalità e non pienamente politicizzata – viene ora pienamente subordinata al potere politico, resa uno strumento del regime e privata di ogni autonomia, soprattutto nel campo penale. Con la riforma del 1923, promossa dal ministro della Giustizia Alfredo Rocco, il Consiglio Superiore della Magistratura – che prima era un organo consultivo di scarsa rilevanza – divenne uno strumento di controllo politico. Dal CSM, presieduto per sette anni dallo stesso Rocco e composto in larga parte da membri di nomina governativa, dipendevano le carriere dei giudici – assunzioni, assegnazione della sede, promozioni, trasferimenti e procedimenti disciplinari – secondo criteri di fedeltà al regime; il pubblico ministero, in particolare, dipendeva dal Ministro della giustizia.

 Si rafforzò, inoltre, la gerarchizzazione della magistratura, limitandone ogni autonomia, stabilendo una rigorosa dipendenza dai vertici dell’organizzazione giudiziaria e dai capi degli uffici e trasformando i magistrati in funzionari pienamente subordinati allo Stato fascista. Facile capire come la magistratura ordinaria spesso esercitasse ogni forma di autocensura per evitare l’ostilità del regime. Sebbene questa magistratura fosse così strettamente controllata, nel 1926 fu istituito un Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che aveva il compito di reprimere l’opposizione politica.

 A partire dal 1932-1933, poi, attraverso decreti e regolamenti emanati dal regime, fu imposto al personale della pubblica amministrazione, e quindi anche ai magistrati, l’obbligo dell’iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Nel 1941 infine, essendo ministro della Giustizia Dino Grandi, fu approvata una legge che regolava in modo organico la responsabilità disciplinare dei magistrati, con norme più dettagliate sulle infrazioni e sulle sanzioni da irrogare in caso di mancato adeguamento del magistrato ai doveri verso lo Stato. Inoltre si riduceva ulteriormente, rispetto alla legge Rocco, l’indipendenza del CSM, composto in maggioranza di membri non togati e di nomina governativa, sempre presieduto dal ministro, capo supremo dell’amministrazione giudiziaria. La relazione del Ministro Grandi respingeva infatti con decisione «il principio del c.d. autogoverno della Magistratura, incompatibile col concetto dello Stato fascista», ritenendo «inammissibile che nello Stato esistano organi indipendenti dallo Stato medesimo, o autarchie, o caste sottratte al potere sovrano uni tario».

 È chiaro che ci troviamo di fronte a un regime totalitario che rinnega il principio della separazione dei poteri necessario, secondo Montesquieu, per garantire la libertà dei cittadini. Dal fascismo alla Repubblica costituzionale.

 Con la caduta del fascismo, viene approvata nel 1948 la Costituzione Repubblicana, che ridisegna completamente la magistratura rispetto al modello fascista, garantendone autonomia e indipendenza. Ecco i principi contenuti in Costituzione. I giudici sono soggetti soltanto alla legge, e non dipendono dal governo né da gerarchie politiche (Art. 101). La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato (Art. 104). Il Consiglio Superiore della Magistratura diventa un organo di autogoverno (Art. 104 107) – anche se bisognerà aspettare il 1958 per la sua effettiva istituzione – che decide su: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari. Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Procuratore generale della Cassazione, dal Primo Presidente della Cassazione, e da membri elettivi: 2/3 togati (eletti dai magistrati) e 1/3 laici (eletti dal Parlamento in seduta comune).

 I magistrati sono inamovibili (Art. 107): non possono essere trasferiti, sospesi, destituiti o promossi se non per decisione del CSM e per i motivi previsti dalla legge. Magistratura giudicante e requirente appartengono allo stesso ordine, con pari garanzie di indipendenza, e per il PM si ribadisce l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112), e cioè l’obbligo per il PM di procedere all’azione penale quando ha notizia di reato, anche se commesso da poteri pubblici, per evitare condizionamenti politici sulle indagini.

 Si passa così, evidentemente, dal modello autoritario a un sistema democratico, garantista e basato sulla separazione dei poteri, principio rifiutato sia dai regimi fascisti che comunisti. Nei decenni seguenti, la magistratura mostrerà la propria indipendenza nel contrasto al terrorismo, di destra e di sinistra, degli ‘anni di piombo’; nella lotta alla mafia, spesso in buoni rapporti con alcune forze politiche; nella denuncia della corruzione del ceto politico e imprenditoriale negli ‘anni di mani pulite’. Tentativi di limitare l’indipendenza della magistratura.

 Queste iniziative di una magistratura diventata realmente indipendente, e specialmente l’ultima, provocano, però, l’insofferenza delle forze politiche, praticamente tutte o quasi colte con le mani nel sacco. La loro reazione, assolutamente prevedibile, si manifesta con un’incessante delegittimazione della magistratura mediante i mezzi d’informazione e con una serie di proposte legislative orientate a ostacolarne l’indipendenza. Protagonista indiscusso del progetto di una radicale riforma della giustizia – incentrata su tre temi: separazione delle carriere, riforma del CSM e abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale – è Silvio Berlusconi, a capo più volte di governi di centro-destra.

 Il primo obiettivo, la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, è già nel programma della coalizione Polo delle Libertà, al potere nel 1994, e ritorna nel secondo e nel terzo governo Berlusconi (2001-2006). Viene così approvata, nel 2005 – ministro della giustizia Roberto Castelli, della Lega Nord – una riforma che prevedeva una netta distinzione delle funzioni, con scelta anticipata della carriera, tra requirente e giudicante, e una forte limitazione di passaggio tra le due carriere (un giudice che vuol di ventare PM o viceversa deve spostarsi in un’altra regione, e c’è il limite massimo di quattro passaggi in carriera).

 In realtà, la riforma fu approvata solo in parte e poi venne modificata o sospesa dai governi successivi. Il secondo obiettivo, cioè la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura,

perseguito anche durante il quarto governo Berlusconi (2008-2011), si vorrebbe raggiungere mediante la modifica della composizione e dei poteri degli organi di autogoverno e l’introduzione di controlli più stringenti sulle nomine dei capi degli uffici giudiziari; ma non si riuscì ad approvare alcuna legge in tal senso.

 Parimenti il terzo tema, l’abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale, è rimasto nei programmi politici, nelle dichiarazioni pubbliche, in alcune proposte parlamentari di singoli esponenti del centro-destra, ma non divenne mai oggetto di una concreta proposta di legge.

 Bisogna aspettare il governo Draghi, ministro della giustizia Marta Cartabia, perché vengano approvate importanti riforme nel campo della giustizia. Con la legge del 2021 2022 si stabilisce una durata massima del processo: se questo non si conclude entro i limiti prefissati (per esempio 2 anni in appello), l’azione penale diventa improcedibile, il processo si chiude, e pazienza per le vittime che non avranno giustizia. Si rende, inoltre, estremamente difficile il passaggio da giudice a pubblico ministero e viceversa: questo è possibile soltanto una volta, e solo entro i primi 10 anni dall’ingresso in magistratura; dopo questo limite, la funzione scelta diventa definitiva.

 Si ribadisce, inoltre, che è necessario che chi cambia si trasferisca in un’altra regione.

 La riforma Meloni. Siamo, così, arrivati al governo guidato da Giorgia Meloni che, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha rilanciato in modo esplicito il tema della riforma strutturale del sistema giudiziario. Ecco cosa prevede il testo uscito dal Consiglio dei ministri e, senza modificarne nemmeno una virgola, cosa mai successa prima, approvato dal Parlamento in via definitiva nel 2025. Per quanto riguarda la separazione, viene introdotto in Costituzione (all’articolo 102) il principio delle “distinte carriere” di giudici e PM. Posta tale distinzione, che esclude ogni cambiamento, non si dice però come si concretizzerà la differenziazione delle carriere: saranno le norme sull’ordinamento giudiziario a regolare concretamente nei dettagli tale distinzione, quando e se la riforma sarà legge, ad esempio specificando se il concorso resterà unico o si sdoppierà.

 Fin d’ora, invece, si prevede lo sdoppiamento del CSM: gli organi di autogoverno di venteranno due, uno per le toghe giudicanti e uno per quelle requirenti, entrambi presieduti, come ora, dal presidente della Repubblica. Ne faranno parte il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione, attualmente membri di diritto dell’unico Csm. Il numero dei componenti non è stabilito, ma la proporzione tra i membri “togati” e “laici” resterà identica: due terzi di magistrati, un terzo di professori o avvocati scelti dal Parlamento.

 A essere rivoluzionato, invece, è il metodo di selezione dei due Csm: i loro componenti, sia togati che laici, infatti, non saranno più eletti ma selezionati tramite sorteggio all’interno di una platea ristretta, ancora da definire. La funzione disciplinare nei confronti dei magistrati, infine, passa dal Csm a un nuovo organismo, l’Alta corte disciplinare, composta da 15 giudici, sei laici e nove togati. Fra i primi, tre saranno nominati dal presidente della Repubblica tra accademici e avvocati d’esperienza, altri tre “estratti a sorte” da un elenco compilato dal Parlamento secondo lo stesso metodo previsto per i due consigli. I giudici disciplinari togati, invece, saranno «sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno vent’anni di esercizio delle funzioni giudiziarie, e che svolgano o abbiano svolto la funzione di giudici o PM della Corte di Cassazione.

 I componenti dell’Alta corte durano in carica quattro anni (come quelli del Csm) e il loro incarico non può essere rinnovato». Un punto centrale della nuova disciplina riguarda i ricorsi: mentre ora le decisioni della Sezione disciplinare del Csm possono essere impugnate di fronte alle Sezioni unite della Cassazione (quindi di fronte a un giudice ordinario), contro le sentenze dell’Alta corte dovrà essere fatto appello alla stessa Alta corte, che deciderà in secondo grado con una composizione differente, «senza la partecipazione dei componenti» che hanno deciso in primo grado. Ciò è possibile perché l’Alta Corte disciplinare è formata da un numero di membri maggiore di quelli che siedono in ciascun singolo collegio giudicante.

 Per il momento, nessun intervento sull’obbligatorietà dell’azione penale, terzo tema sempre all’attenzione dei governi Berlusconi.

 Il senso della riforma.

Conclusa questa carrellata, credo che abbiamo ora elementi per capire quali sono gli obiettivi della riforma voluta dall’attuale governo. Al centro dell’attenzione è posto il tema della separazione delle carriere. L’attuale assetto costituzionale (artt. 104, 105, 107, 112) considera pubblici ministeri e giudici come parte di un unico ordine giudiziario: Stesso concorso; Stesso status professionale; Possibilità (molto limitata) di passare da PM a giudice e viceversa; Autogoverno con un unico CSM.

 La riforma rompe, invece, l’unità dell’ordine giudiziario: qual è lo scopo?

 a) Davvero si vuole spezzare l’unità della magistratura per impedire il passaggio dalla magistratura giudicante a quella requirente e viceversa? Ma di fatto questi passaggi sono già quasi impossibili, dopo la riforma Castelli e ancor più dopo la riforma Cartabia, tanto che i magistrati che nel 2023 hanno “traslocato” dalla funzione giudicante a quella requirente o viceversa sono stati in totale 34 su 8.851, e cioè lo 0,38%. Si può credere che si arrivi a cambiare la Costituzione per impedire un numero di passaggi così irrilevante? O è più credibile la tesi che lo scopo sia quello di impedire che il PM sia ancora parte della magistratura, creando due percorsi professionali diversi, con due status differenti, e due organi di autogoverno separati?

 b) E se la gestione dell’azione penale dipenderà non più da un CSM unico, grazie al quale garanzie e indipendenza sono definite in modo unitario, ma dal CSM dei PM, sarà ancora garantita l’indipendenza del pubblico ministero, separato dagli altri magistrati, dato che una legge dovrà regolamentare due ordinamenti separati?

 c) È necessario, poi, sottolineare che i componenti dei due CSM non saranno più eletti ma sorteggiati. In teoria, il sorteggio, nei due CSM, dei membri togati e laici, dovrebbe svolgersi in condizioni di parità, ma questa potrebbe essere un’illusione: per i laici, infatti, l’estrazione avverrà nell’ambito di un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune. Di questo elenco però non si specifica la consistenza numerica, che potrà essere di poco superiore (o addirittura identica) al numero di posti da coprire. E per di più, è probabile che a sceglierli sia solo la maggioranza di turno, dato che non si dice nulla su come verranno scelti dal Parlamento i laici che poi do vranno essere sorteggiati. Oggi il voto è a maggioranza qualificata, in modo da garantire una quota proposta dalla minoranza, ma domani? Poiché sarà la legge ordinaria a stabilire le modalità, è possibile che si scelga un voto a maggioranza semplice: così saranno i partiti di maggioranza a scegliere i candidati da sorteggiare. Di fatto quindi – a differenza della magistratura – sarebbero le forze politiche (di maggioranza!) a scegliere in qualche modo i propri rappresentanti al CSM.

 d) Inoltre, i due CSM conserverebbero le loro competenze relative alle due carriere: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni, ma perderebbero il loro potere disciplinare. E a chi andrà questo potere? A un nuovo organismo, l’Alta corte disciplinare, i cui componenti togati saranno sorteggiati tra i magistrati, mentre i laici saranno per metà nominati dal presidente della Repubblica tra accademici e avvocati d’esperienza, e per l’altra metà estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento, secondo lo stesso metodo previsto per i due consigli (quindi, probabilmente, nominati).

 e) Ancora: i ricorsi contro le decisioni della Sezione disciplinare del Csm oggi possono essere impugnate di fronte alle Sezioni unite della Cassazione (quindi di fronte a un giudice ordinario), mentre contro le sentenze dell’Alta corte si dovrà fare appello alla stessa Alta corte, che deciderà in secondo grado con una differente composizione. Chi intendesse porre i pubblici ministeri sotto il controllo del potere politico, non potrebbe far meglio! Le loro carriere, infatti, dipenderanno da un CSM composto da togati sorteggiati e laici probabilmente nominati dal Parlamento; essi saranno sottoposti, dal punto di vista disciplinare a un’Alta Corte controllata dal potere politico e i loro ricorsi non saranno valutati da magistrati ma dalla stessa Alta Corte.

 f) Se il senso della riforma è quello che emerge da quanto precede, come escludere che un potere politico che controlla i pubblici ministeri possa in futuro abolire anche l’obbligatorietà dell’azione penale, affidando al Parlamento, per esempio, il compito di stabilire anno per anno su quali reati concentrare le indagini? Eventualità, secondo Nordio, che risponde anche agli interessi dell’attuale opposizione che, divenuta maggioranza di governo, potrebbe a sua volta indicare le priorità investigative e scegliere quali reati perseguire e cosa portare all’attenzione dei giudici. Pareri autorevoli Se le cose stanno così, saranno finalmente raggiunti i tre obiettivi – separazione delle carriere, riforma del CSM e abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale – perseguiti per anni da Berlusconi.

 E infatti, subito dopo l’approvazione definitiva, lo scorso 30 ottobre, il partito di Forza Italia ha celebrato con entusiasmo l’evento in piazza Navona a Roma, definendo la riforma una “vittoria storica” e l’attuazione di un sogno del loro leader. E non solo Berlusconi. Alcuni temi della riforma si ritrovano anche nel “Piano di Rinascita Democratica” della P2 di Licio Gelli, giudicato dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta come un tentativo eversivo delle istituzioni democratiche. E il ministro Nordio, senza alcun imbarazzo, lo ha riconosciuto, affermando che «la verità non cessa di essere tale solo perché eventualmente espressa da Gelli», e che, se alcune delle sue affermazioni coincidessero con le proposte di riforma, non ci sarebbe motivo di non seguirle.

 Dovrebbe essere ormai chiaro l’elemento che accomuna le riforme tentate o approvate negli ultimi due decenni: l’insofferenza dei politici nei confronti del controllo di legalità operato da una magistratura indipendente. Controllo previsto dall’attuale Costituzione, ma che diventa intollerabile invasione per Giorgia Meloni: «Andremo avanti con la riforma della giustizia nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare». Non bastano simili dichiarazioni per svelare il vero scopo della riforma?

 Con PM sottomessi al potere politico, non ci saranno più invasioni, e i giudici non potranno più fermare l’azione, che si vuole senza freni, del governo! A confermare questa lettura, contribuiscono le prese di posizione di alcuni dei magistrati più apprezzati.

 L’assemblea dell’Anm ha subito espresso con chiarezza le ragioni per il No al referendum: «L’Associazione nazionale magistrati – si legge nel docu mento – non può restare inerte di fronte a una riforma che altera l’assetto dei poteri disegnato dai Costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge»; «Una magistratura forte con i deboli e debole con i forti non garantisce più la tutela effettiva dei diritti né l’equilibrio tra i poteri dello Stato, condizione imprescindibile della democrazia.

 Questa riforma non rende la giustizia più rapida o più efficiente: la rende meno libera, più esposta all’influenza dei poteri esterni e meno capace di difendere i cittadini»; «La magistratura italiana rivendica il diritto – e il dovere – di essere autonoma e indipendente per garantire che la legge resti davvero uguale per tutti» (È giusto dire no, 26/10/2025).

 Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte costituzionale, va al cuore della questione: «La domanda alla quale con questo referendum siamo chiamati a rispondere è: a chi serve? Secondo voi, nel nostro Paese, i politici hanno troppo potere o ne hanno troppo poco? Questa riforma, secondo me, si basa anche sulle dichiarazioni ufficiali di quelli che dicono. Bisogna contenere le tendenze dei magistrati a invadere il campo della politica. Quindi coloro che hanno proposto questa riforma dicono: La magistratura ha troppo potere e noi troppo poco. Quindi facciamo la riforma per averne di più» (Andrea Giambartolomei, Separazione delle carriere, Zagrebelsky: “Questa riforma ha come scopo intimidire i PM”, ilfattoquotidiano.it, 12/11/2025).

 Per Gaetano Azzariti, professore di Diritto costituzionale presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è di estrema gravità il fatto che la riforma sia stata imposta dal governo a un parlamento ridotto al silenzio: «L’approvazione al Senato della riforma sulla giustizia non è solo un attacco alla magistratura ma la definitiva attrazione della Costituzione nella disponibilità del Governo. Non una soggezione della riforma alla volontà della maggioranza parlamentare si badi, ma, ancor peggio, a quella del potere esecutivo» (Il governo si prende la Costituzione, il manifesto, 25/7/25).

 Domenico Gallo, magistrato cassazionista prima porta alla luce il senso della riforma: «L’oggetto della riforma non è la separazione delle carriere ma la riscrittura del titolo IV della Costituzione all’unico scopo di restringere o abbattere le garanzie di indipendenza dell’esercizio della giurisdizione». E poi le sue conseguenze: “Sbarazzarsi dei poteri di controllo è il passaggio obbligato per la trasformazione di un ordinamento democratico in una democrazia illiberale» (Giustizia: la riforma truffa, Coordinamento per la democrazia costituzionale, 30/7/2025).

 Henry John Woodcock, sostituto procuratore della Repubblica presso la DDA di Napoli, afferma che le riforme che, negli ultimi anni, hanno interessato il settore della Giustizia, sono «palesemente proiettate verso l’affermazione, neppure troppo celata, di una giustizia di classe, invero in una logica altrettanto evidentemente autoritaria nella quale chi governa manifesta una chiara insofferenza a qualsiasi forma di controllo». Infatti si sta preparando – prosegue Woodcock – un sistema nel quale da una parte si abolisce l’abuso di ufficio, si limitano le intercettazioni per la maggior parte dei reati contro la Pubblica amministrazione, si limita il potere di controllo della Corte dei Conti, si auspica la creazione di un pubblico ministero più forte ma sicuramente meno indipendente e, dall’altra, si introduce il reato di “blocco stradale”, si criminalizzano i “rave party” e si inaspriscono le sanzioni per i detenuti già costretti a vivere in condi zioni disumane» (Parliamo della Giustizia ai cittadini, non tra di noi, ilfattoquoti diano.it, 5/11/2025).

 Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nota: «Cosa accade nei Paesi dove c’è la separazione delle carriere dei magistrati? Accade che il pubblico ministero sta sotto l’esecutivo. Ogni anno il ministro della Giustizia dà l’indirizzo di quali sono le priorità» e i PM devono seguire le sue indicazioni. Così, per esempio, «nel 2028 potremmo avere come priorità le truffe on-line, che sono importanti e bisogna perseguirle, ma bisogna perseguire anche corruzione e concussione. Bisogna perseguire anche i reati di mafia, il riciclaggio, i reati finanziari, che sono importanti perché sono la punta avanzata delle mafie» (Sara Fornaro, Gratteri: con la separazione delle carriere più difficile avere processi giusti, Città Nuova, 15/9/2025).

 Per Luigi Ferrajoli, giurista allievo di Norberto Bobbio, quello della separazione delle carriere è un falso argomento: «Il vero senso della riforma è un altro. Consiste nel mettere un timbro post-fascista sulla Costituzione nata dalla Resistenza, tramite un’insensata ristrutturazione del Consiglio superiore della magistratura» (Il senso perverso di una controriforma costituzionale, ilmanifesto.it, 7/11/2025).

 Francesco Pallante, docente di Diritto costituzionale all’Università di Torino, così com menta le parole, che riporta, di Zagrebelsky: «Le riforme costituzionali – dice Gustavo Zagrebelsky – si fanno per cambiare gli equilibri di potere esistenti. Lo scopo è che qualcuno guadagni potere e, corrispettivamente, qualcun altro ne perda: altrimenti, se tutto dovesse rimanere com’è, perché assumersi l’onere, e il rischio, di una riforma? Se, dunque, ci chiediamo quale sia la ragione della riforma della magistratura la risposta è: ridefinire gli equilibri costituzionali a scapito della magistratura» (Riforma della giustizia: chi ci guadagna e chi ci perde, libertaegiustizia.it, 8/11/2025).

 E Antonino Di Matteo, sostituto Procuratore nazionale Antimafia, nel corso di un evento sul tema della giustizia, ribadiva che oggetto del referendum «Non è una riforma della giustizia ma è una riforma contro i magistrati». Anzi, tutte le riforme «che si sono succedute negli anni vanno in questa direzione: l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, le intercettazioni che possono durare solo 45 giorni, l’interrogatorio preventivo quando c’è una richiesta di custodia cautelare che riguarda soprattutto i reati tipici dei colletti bianchi, tutto va in questa direzione, e il referendum che si propone non risolve nessuno dei veri problemi della Giustizia ma indica una generale tendenza, nazionale e internazionale, ad accentrare sempre più il potere in capo ai governi di turno in danno del potere legislativo e giudiziario» (5/12/2025).

 E le critiche non vengono solo da costituzionalisti e magistrati italiani di grande esperienza ma anche da membri di organismi internazionali. Eccone un esempio: «Questa proposta di riforma potrebbe privare il pubblico ministero dello status e della garanzia di indipendenza esterna che la Costituzione attualmente assicura attraverso il principio di unità della magistratura, il quale implica un insieme comune di garanzie per giudici e pubblici ministeri e un unico Consiglio superiore».

 Stavolta – scrive il giornalista Paolo Frosina – non è una “toga rossa” o un leader di opposizione a mettere in guardia dai rischi del ddl costituzionale sulla separazione delle carriere. L’appello a ripensare il progetto, rivolto direttamente a Giorgia Meloni, arriva da Margaret Satterthwaite, giurista statunitense, dal 2022 Relatrice speciale delle Nazioni Unite sull’indipendenza di giudici e avvocati. Che così prosegue: è «particolarmente preoccupante», la disciplina della nuova Alta Corte disciplinare, che giudicherà sugli illeciti professionali dei magistrati al posto del Csm: contro le sue sentenze, infatti, non sarà più ammesso ricorso in Cassazione, ma solo alla stessa Alta Corte. E ciò viola una delle garanzie di indipendenza della magistratura previste a livello internazionale, cioè «il riesame indipendente» delle decisioni che comportano la sospensione o la rimozione dall’incarico (P. Frosina, “A rischio indipendenza dei pm”: pure l’Onu boccia la separazione.

La lettera a Giorgia Meloni della Relatrice sulla giustizia delle Nazioni Unite, ilfattoquo tidiano.it, 30/10/2025).

 E Marco Travaglio ricorda che anche il Consiglio d’Europa è contrario alla separazione delle carriere, e che già dal 2000 raccomanda agli Stati di «consentire a una stessa persona di svolgere successivamente le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice». Lo scopo della riforma poi, prosegue Travaglio, in realtà sarebbe quello di mettere i PM al guinzaglio del governo, «Che deciderà contro chi scatenarli e chi salvare. Le vittime della schiforma non saranno i magistrati, ma noi cittadini» (M. Travaglio, Che cosa separano, ilfattoquotidiano.it, 31/10/2025). Infatti, un sistema giudiziario in cui i pubblici ministeri sono subordinati a una logica politica, e la cui azione verrebbe influenzata dalle priorità del governo in carica, comprometterebbe il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

 A bocciare senza appello la riforma è anche MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Liberté), l’associazione europea per l’indipendenza di pubblici ministeri e giudici. Il motivo è chiaro. La riforma mina l’autonomia e l’indipendenza della magistratura ed elimina il principio democratico dei pesi e dei contrappesi: «la riforma è nota come ‘separazione delle carriere’, ma in realtà demolisce nei suoi punti chiave l’assetto costituzionale che sino a oggi ha garantito l’indipendenza dell’intero sistema giudiziario e del suo organo di autogoverno» (Antonella Mascali, Anche i magistrati europei contro Nordio: “La riforma della giustizia mina l’indipendenza”, ilfattoquoti diano.it, 3/12/2025).

 Perché votare no al referendum

In conclusione, questa riforma della giustizia somiglia a quei lavori di ristrutturazione che promettono di trasformare la casa, ma che in realtà finiscono per distruggerla. Ci parlano di una struttura più moderna e funzionale, ma rischiamo di trovarci con una casa demolita, dove chi accende o spegne la luce è solo un governo che agisce senza contrappesi. Se al referendum vincerà il Sì, non avremo una giustizia rinnovata, ma una giustizia sfigurata, che riporta indietro il Paese in un passato da cui pensavamo di essere finalmente usciti.

 Se vogliamo un sistema giuridico autonomo, imparziale e in grado di tenere il potere sotto controllo – e non un giudice subalterno alla politica – è fondamentale difendere la separazione dei poteri, che è il pilastro del nostro sistema costituzionale. Non possiamo permettere che qualcuno prenda le chiavi della nostra “casa” per distruggerla. Per la giustizia, per la libertà e per la democrazia, dobbiamo votare NO.

 

Note [1] Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, Lo spirito delle leggi, XI, 6. Le citazioni successive di Montesquieu rimandano allo stesso testo.

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