I quesiti non riguardano temi facilmente comprensibili, che incidono sulla vita delle persone, come potevano essere, per esempio, quelli sulla cannabis e sull’eutanasia. Per comprenderne il significato e gli effetti bisogna stare attenti a non farsi ingannare. Il rischio è che il voto sia influenzato da pregiudizi e slogan ingannevoli, a cominciare dal mito che attraverso le modifiche proposte dai referendum si operi una riforma della giustizia, rendendola più «giusta».
Per i lettori del manifesto Andrea Fabozzi ha già compiuto un primo screening descrivendo i caratteri essenziali di ciascun quesito e le conseguenze che produrrebbero. Tuttavia su alcuni aspetti è necessario un approfondimento per meglio chiarire il carattere malizioso e ingannevole che accompagna la divulgazione dei quesiti. In primo luogo occorre rilevare che il quesito sul decreto Severino, non ha nulla a che vedere con la giustizia ma riguarda la trasparenza e la dignità dell’esercizio delle cariche elettive e di governo. Per quanto riguarda il parlamento ed il governo, il decreto prevede l’incandidabilità e la decadenza dalla carica dei soggetti condannati con sentenza definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per delitti con colposi per i quali sia prevista una pena nel massimo superiore a quattro anni di reclusione.
I referendari sostengono che corrotti e corruttori non avrebbero comunque la strada spianata in quanto, abrogando la Severino, «si restituisce ai giudici la facoltà di decidere, di volta in volta, se, in caso di condanna, occorra applicare o meno anche l’interdizione dai pubblici uffici». Niente di più falso, l’interdizione dai pubblici uffici non viene disposta dai giudici, di volta in volta, ma costituisce una conseguenza necessaria di determinate condanne.
Ai sensi dell’articolo 29 del codice penale, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici è una conseguenza automatica nel caso venga inflitta una condanna per un tempo non inferiore a cinque anni. Nella generalità dei casi, tutte le persone condannate per fatti di corruzione e altri gravi reati (peculato, corruzione, concussione, riciclaggio, associazione per delinquere, porto e detenzione di armi da guerra) possono incorrere in pene inferiori ai cinque anni, e quindi non essere escluse dalla possibilità di ricoprire incarichi parlamentari o di governo, una volta cessati gli effetti della eventuale interdizione temporanea dai pubblici uffici.
L’abrogazione del decreto Severino nuoce gravemente al corretto funzionamento delle istituzioni parlamentari. Questa richiesta esprime, in maniera del tutto palese, la forte insofferenza del ceto politico per le conseguenze negative del controllo di legalità, a dispetto della Costituzione che, all’articolo 54, secondo comma prevede che: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di esercitarle con disciplina ed onore».
Un altro quesito oggetto di propaganda ingannevole è quello che viene contrabbandato con l’etichetta «limiti agli abusi della custodia cautelare». La Corte di Cassazione, Ufficio centrale per i referendum, ha correttamente modificato la denominazione in «limitazione delle misure cautelari» poiché il quesito non interviene sugli abusi della custodia cautelare, bensì travolge tutte le misure cautelari, sia quelle detentive (come la custodia in carcere o gli arresti domiciliari), sia quelle non detentive, come l’allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare o il divieto per lo stalker di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ciononostante i referendari continuano ad usare l’etichetta cancellata dalla Cassazione.
Orbene, esclusi i delitti di mafia e quelli commessi con l’uso delle armi, l’abolizione, in tutti gli altri casi, delle misure cautelari, quando sussista un pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, avrebbe l’effetto di smantellare qualsiasi forma di contrasto alle attività criminali in itinere, esponendo le persone offese a rischi non altrimenti evitabili.
Si pensi agli atti persecutori che possono durare all’infinito, se non viene posta nessuna limitazione alla libertà dello stalker di perseguitare la sua vittima. O meglio possono durare fino a quando non si usa la pistola o il coltello: in questo caso scatterebbe la possibilità di ricorso alle misure cautelari, ma potrebbe essere troppo tardi. Si pensi a reati particolarmente odiosi come i furti in abitazione che spesso sono posti in essere da bande che si dedicano a quest’attività in modo professionale. Contro questi soggetti, anche se arrestati in flagranza, non potrà essere emessa nessuna misura cautelare che ostacoli il prosieguo di quest’attività criminosa, che facilmente può trasmodare in atti di violenza alla persona.
In realtà da questa trama di quesiti non emerge alcuna riforma del sistema giustizia né alcuna innovazione volta a tutelare diritti o domande di giustizia dei cittadini. In definitiva, tutti i quesiti esprimono, con gradi diversi, diffidenza nei confronti dell’esercizio della giurisdizione e del controllo di legalità. Quel che è più grave, tendono a smantellare il contrasto alle attività criminali in corso ed a svincolare il ceto politico dagli effetti negativi del controllo di legalità.