DOPO IL REFERENDUM

di Franceso Baicchi - 22/06/2022
Non possiamo trascurare che annualmente oltre 125.000 processi si interrompono per prescrizione, negando alle vittime giustizia

Come era prevedibile (e anche auspicabile) i cinque referendum sulla Magistratura sono rimasti assai lontani dal quorum del 50% degli aventi diritto, confermando che le Italiane e gli Italiani in occasione dei referendum compiono scelte oculate.

E’ ora possibile ribadire che la definizione di ‘referendum per la giustizia giusta’ non era corretta: basta leggere i quesiti, compreso il sesto, bocciato dalla Consulta, per rendersi conto che l’eventuale vittoria del SI non avrebbe in alcun modo influito sul funzionamento del sistema giudiziario, che pure di problemi ne ha molti.

Non a caso la Banca Mondiale colloca l’Italia al 122mo posto su i 190 stati esaminati, stimando che mediamente una causa nel nostro Paese impiega più di otto anni per utilizzare i tre gradi di giudizio previsti dal nostro sistema, contro una media di 2 anni negli altri paesi.

E non possiamo trascurare che annualmente oltre 125.000 processi si interrompono per prescrizione, negando alle vittime giustizia.

 ’oggetto dei cinque referendum in realtà era l’autonomia e l’indipendenza del Magistrato, cui si voleva vietare il passaggio dalla funzione giudicante a quella inquirente e viceversa, consentire la autocandidatura al CSM, limitare la possibilità di comminare pene ‘cautelari’ che impediscano lo svolgimento di certe attività rilevanti ai condannati in primo grado (decreto ‘Severino’) e prevenire la ripetizione dei reati. Infine assolutamente inutile, anche se in odore di conflitto di interessi, sarebbe stato l’inserimento dei rappresentanti degli Avvocati nei Consigli Giudiziari che valutano l’operato dei Magistrati.

 

Forse questa sostanziale irrilevanza è anche il motivo per cui i referendum non sono stati richiesti dai 500.000 cittadini previsti all’articolo 75 della Costituzione, ma da alcuni Consigli regionali, cioè da partiti politici, anche facenti parte della stessa maggioranza di governo, che avrebbero potuto e dovuto più correttamente presentare le loro proposte in Parlamento.

 

In ogni caso non possiamo considerare chiusa la vicenda.

Non solo perché circa 10 milioni di elettori (su 51 aventi diritto) hanno ritenuto comunque di esprimersi, e (naturalmente) la maggioranza di votare in favore delle abrogazioni proposte.

Un certo giustificato malcontento sul funzionamento del sistema giudiziario è presente nella opinione pubblica e il tentativo di attribuirne la responsabilità ai Magistrati trova spesso terreno fertile in quelli che possono essere interpretati come privilegi della categoria.

In realtà siamo di fronte all’ennesimo tentativo di rimuovere uno dei fondamenti della democrazia: la separazione dei poteri e la conseguente indipendenza della Magistratura, espressa nell’articolo 101, 2° comma della Costituzione: “I Giudici sono soggetti soltanto alla Legge.”

Anche la cosiddetta ‘riforma Cartabia’, in approvazione in questi giorni, non sembra affrontare efficacemente i problemi strutturali (personale, digitalizzazione, semplificazione di alcune procedure…), mentre introduce aspetti limitativi dell’autonomia del Magistrato, che non potrà cambiare funzione per più di una volta nel corso dell’intera carriera (e solo nei primi dieci anni), non potrà informare la stampa che mediante comunicati, e, soprattutto, dovrà attenersi alla scala di priorità dei reati da affrontare definita dal Procuratore della Repubblica in base ai criteri generali stabiliti dal Parlamento con legge (art.13).

La riforma appena approvata dal Senato, che delega all’Esecutivo il compito di formulare i necessari testi attuativi aumentandone l’invadenza rispetto al Legislativo, sembra dunque orientata più a un maggiore controllo sulla Magistratura che alla soluzione dei problemi già citati.

Inizia dunque ora un percorso non banale di completamento della ‘riforma’ nel corso del quale sarà necessario colmare i ritardi informativi nei confronti della opinione pubblica e difendere con attenzione il principio fondamentale dell’autonomia e indipendenza della Magistratura, nonché il dettato dell’articolo 112 Cost.: “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.”

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